Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare presentata da NOME COGNOME, per l’espiazione di un residuo pena di anni uno, mesi sette e giorni sette di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale ha ritenuto non concedibile alcuna misura alternativa per la rilevante pericolosità sociale dell’istante, dedotta dalla sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti donniciliari per gravi delitti commessi nel giugno 2022, dai procedimenti pendenti per altri reati analoghi e dalle pessime informazioni della polizia circa i numerosissimi reati da lui commessi nel 2022, e per la mancanza di un lavoro, circostanza che fa desumere che egli si mantenga abitualmente con il crimine, e fa ritenere che qualunque misura alternativa sia inidonea a prevenire il rischio di recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il Tribunale non ha tenuto conto della doglianza della difesa circa la omessa presa in carico del ricorrente da parte dell’UEPE, e della conseguente mancanza della sua relazione, mentre esso dovrebbe relazionare circa la sua personalità e l’idoneità delle misure richieste, e ha desunto la sua pericolosità sociale dai reati commessi. Tali reati risalgono all’epoca in cui egli ne ha commessi altri, tutti già riuniti per continuazione, mentre la pericolosità sociale è un giudizio prognostico circa la probabilità che il reo commetta altri delitti, giudizio che deve essere compiuto in concreto. Al fine di pervenire a tale giudizio, è necessario l’esame della personalità del soggetto, che deve essere compiuto dall’UEPE, anche valutando l’ambito familiare, nonché i progetti di vita e di rieducazione. Il Tribunale, invece si è basato solo sui suoi precedenti penali, tutti riuniti o riunibi in un unico reato continuato. Inoltre ha affermato illogicamente che egli non lavora, dal momento che si trova agli arresti domiciliari dal gennaio 2024 e manca, anche sul punto, la verifica da parte dell’UEPE, ma dal carcere aveva preso contatti con un RAGIONE_SOCIALE, per svolgere attività di volontariato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il ricorrente formula osservazioni generiche, senza negare la sussistenza degli elementi posti a base della decisione impugnata, e senza fornire alcun elemento favorevole all’accoglimento dell’istanza. Egli si limita a lamentare la mancanza della relazione dell’UEPE, ma tale ufficio non fornisce un parere vincolante, per cui il Tribunale di sorveglianza può soprassedere alla sua acquisizione se ritenga di possedere già elementi che impongono il rigetto della richiesta di una misura alternativa (vedi Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016; Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, Rv. 266209).
Nel presente caso il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, in quanto respinge la richiesta di applicare una misura alternativa alla carcerazione valutando quest’ultima inidonea a prevenire il rischio di commissione di nuovi reati. Si deve ribadire, infatti, che entrambe le misure alternative richieste dal ricorrente sono concedibili purché il giudice ritenga che esse assicurano la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati, per cui la valutazione negativa circa tale idoneità è sufficiente per negarne l’applicazione. Questa Corte ha affermato, sul punto, che «In tema di misure alternative alla detenzione, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).
Il Tribunale ha logicamente motivato la sussistenza di una elevata pericolosità sociale dell’istante per la rilevante propensione a delinquere dimostrata dalle condanne già riportate e dai gravi reati, in particolare a scopo di lucro, commessi anche in epoca molto recente, sino al 2022: la reiterazione dei reati, proseguita di fatto sino all’applicazione di una misura cautelare, e la loro gravità giustificano il giudizio prognostico negativo sulla idoneità di una misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva.
La valutazione della inidoneità delle misure alternative ad evitare il pericolo di recidiva è fondata anche sulla mancanza di una prospettiva lavorativa.
Il ricorrente non ha negato tale circostanza ed anzi, affermando di avere, in passato, preso contatti con una RAGIONE_SOCIALE solo per svolgere attività di volontariato ha confermato, di fatto, di non avere mai neppure svolto i passi
necessari per procurarsi un lavoro, così da guadagnare in modo lecito il necessario per mantenersi.
Anche la mancanza di un lavoro, e di un impegno del ricorrente per procurarselo, sono stati logicamente valutati nella prospettiva della idoneità della misura alternativa a contribuire alla rieducazione del reo e alla prevenzione da nuovi reati, e ritenuti confermare il giudizio prognostico negativo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02 luglio 2024
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