Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35924 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato la richiestaavanzata da XXXXXXXXXXXXX – di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali o della detenzione domiciliare in relazione alla pena di mesi 4 di reclusione, inflitta al condannato per violazione dell’art. 349 cod. pen.
A ragione della decisione osserva, quanto all’affidamento in prova, che sulla base degli elementi istruttori deve escludersi qualsiasi prospettiva favorevole di serio reinserimento sociale, con riferimento ad entrambe le misure, che esse sono del tutto inidonee a neutralizzare il pericolo di recidivanza.
XXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dei principi fissati dall’art. 47 ord. pen., nonchØ vizio di motivazione in relazione all’omessa acquisizione della relazione predisposta dall’UEPE.
Lamenta che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, tra gli atti di causa non Ł presente l’atto denominato nel provvedimento impugnato «relazione comportamentale e/o relazione di sintesi» che segnalerebbe «il comportamento regolare ed il dichiarato stato di tossicodipendenza»; eppure si tratta di un atto necessario ai fini del giudizio anche considerato che il condannato, al momento della decisione, si trovava in custodia cautelare. Nonostante la sua indispensabilità ai fini della decisione non risulta, invece, mai acquisita la relazione UEPE.
Evidenzia che il Tribunale, oltre a riportarsi a formule di stile, ha considerato rilevante una condanna ancora non irrevocabile ed i precedenti penali pur risalenti nel tempo
Con le conclusioni scritte la difesa del ricorrente ha ribadito le ragioni della fondatezza dell’impugnazione in replica alle osservazioni del Procuratore generale di questa Corte.
Le censure dedotte nell’unico motivo dedotto non sono fondate sicchØ il ricorso deve essere rigettato.
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.
Nel giudizio prescritto dall’art. 47 Ord. pen. Ł indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perchØ non Ł sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma Ł necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322 e, piø di recente, Sez. 1, n. 31420 del 2 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Un giudizio prognostico favorevole sull’astensione del condannato dalla consumazione di reati e sul rispetto delle prescrizioni Ł imprescindibile anche per l’ammissione al regime di detenzione domiciliare.
In sintonia con gli esposti principi, l’ordinanza impugnata, nell’evidenziare le ragioni a sostegno della decisione, ha evidenziato che, a prescindere dalle informative socio familiari effettivamente non trasmesse dall’UEPE nell’apposita relazione, a differenza di quelle acquisite durante la detenzione carceraria invece puntualmente trasmesse nella relazione comportamentale del 19 maggio 2025 citata nell’ordinanza impugnata – non sono comunque ravvisabili i presupposti per la concessione di alcuna delle misure alternative richieste dal condannato a cagione dell’elevato, attuale e concreto rischio di recidivanza nonchØ per il livello, altrettanto preoccupante, di inaffidabilità dello stesso, del tutto in incompatibile con il raggiungimento dell’obbiettivo comune a tutte le misure alternative richieste ovvero la sua risocializzazione.
In quest’ottica sono stati valorizzati quali elementi sintomatici:
i numerosi precedenti penali;
le ripetute condotte antigiuridiche tenute in epoca tutt’altro che risalente (fino al 2024), valutate così gravi da giustificare l’applicazione della custodia in carcere;
la consumazione, anche dopo l’esito positivo dell’affidamento in prova già concesso, di reati di considerevole allarme sociale (detenzione di stupefacenti) per il quale Ł intervenuta in primo grado la condanna alla significativa pena di anni 4 mesi 8 di reclusione.
Si tratta di un apparato giustificativo non solo plausibile in fatto, ma anche giuridicamente ineccepibile ove si consideri che il Tribunale ha puntualmente adempiuto all’onere di acquisizione e valutazione della relazione comportamentale proveniente dagli organi deputati all’osservazione penitenziaria, pur riferita ad un lasso temporale limitato (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209 – 01; Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286402 – 01) ed ha fondato il suo giudizio negativo sull’affidabilità e sulla pericolosità sociale del condannato su elementi fattuali desunti da diverse fonti di
informazione parimenti utilizzabili, come le pendenze ed i provvedimenti giudiziari (Sez. 1,n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 – 01).
Di contro, il ricorrente ha opposto o una lettura alternativa dei medesimi elementi fattuali valorizzati dal Tribunale, ponendosi in un’ottica meramente confutativa, oppure l’omessa valutazione di ulteriori fonti di informazione, il cui contenuto, tuttavia, non Ł stato nemmeno sommariamente indicato al fine di consentire una valutazione complessiva della tenuta logica della motivazione.
Il ricorso va dunque rigettato, poichØ basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.