Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45834 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzata da NOME COGNOME, in relazione alla pena espianda pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, per i reati di furto, minacce e lesioni.
COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo denuncia la mancanza di motivazione in merito alla concessione della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 90 D.p.R. 309/90, istanza contenuta nella memoria ex art. 666 cod. proc. pen. depositata telematicamente il 21/10/2022.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 47 e ss. legge n. 354 del 1975 e art. 298 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione in merito alla compatibilità tra l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione contestuale ad una misura cautelare. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Sorveglianza abbia respinto tutte le istanze avanzate dalla difesa di concessione di misure alternative alla detenzione, sul presupposto che l’attuale applicazione nei confronti dell’COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere precluderebbe l’analisi circa la sussistenza dei presupposti delle invocate misure, essendo indice di indubbia pericolosità del richiedente. Tale impostazione è tuttavia contraria al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sez. 1, n. 43226 del 19/12/2022) che ha affermato il principio per cui è possibile l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione contestuale ad una misura cautelare, dovendosi soltanto valutare, in concreto, la compatibilità tra le due, con prevalenza, in caso di incompatibilità, delle ragioni della cautela. Il Tribunale ha omesso detta verifica, mancando altresì di valutare il processo di revisione critica intrapreso dal detenuto, come emergente dalla relazione del SERT allegata alla memoria difensiva depositata il 21/10/2022.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato: l’istanza ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone infatti la conclusione del
programma terapeutico, che, al contrario, lo stesso ricorrente afferma essere ancora in corso.
GLYPH Il secondo motivo è infondato.
E’ opportuno ricordare che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).
Tanto considerato il Tribunale di sorveglianza – con una motivazione che, sebbene stringata, pare espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo – ha ritenuto che il ricorrente sia ancora dotato di una spiccata pericolosità sociale.
Il Tribunale ha in particolare valorizzato la circostanza che il ricorrente (già gravato da condanne definitive per minacce e lesioni), il 31 agosto 2022, fosse stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di atti persecutori e di lesioni.
Le argomentazioni svolte in sede di ricorso, inerenti la teorica compatibilità tra l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione contestuale ad una misura cautelare, appaiono incongrue rispetto alla motivazione del Tribunale che ha posto a fondamento del provvedimento reiettivo la pericolosità del soggetto, e la impossibilità di effettuare una prognosi di non recidivanza.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
GLYPH Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2023