Misure Alternative: Pericolosità Sociale e Precedenti Penali Prevalgono sulla Buona Condotta
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena, bilanciando l’esigenza di risocializzazione del condannato con la sicurezza della collettività. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 21688/2024) ha ribadito un principio fondamentale: la pericolosità sociale residua, desunta dalla gravità dei reati e dai precedenti, può ostacolare la concessione di tali benefici, anche a fronte di una condotta carceraria positiva. Questo caso offre spunti importanti sul rigore con cui i giudici valutano l’affidabilità del condannato prima di consentirne il ritorno, seppur controllato, nella società.
Il Caso: La Richiesta di un Detenuto
Un uomo, condannato per gravi reati, presentava un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, la semilibertà. A sostegno della sua richiesta, evidenziava probabilmente una buona condotta mantenuta durante il periodo di detenzione, un fattore spesso considerato positivo nel percorso rieducativo.
Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza. La decisione si basava su una valutazione complessiva della personalità e della storia del soggetto, ritenendo che gli elementi negativi superassero quelli positivi.
Il Diniego delle Misure Alternative da parte del Tribunale
Il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il proprio diniego su tre pilastri principali:
1. Residua Pericolosità Sociale: I giudici hanno ritenuto che il condannato fosse ancora socialmente pericoloso. Questa valutazione non era astratta, ma ancorata a elementi concreti come la gravità dei reati per cui era stata inflitta la condanna.
2. Numerosi Precedenti Penali: La storia criminale del soggetto, caratterizzata da reati commessi anche in ambito familiare e con modalità estremamente violente, è stata considerata un indicatore di una tendenza a delinquere radicata.
3. Assenza di Sperimentazione Esterna: Non era mai stata concessa alcuna forma di “esperienza premiale” (come permessi premio) che potesse consentire di verificare concretamente l’affidabilità e la capacità di autogestione del detenuto al di fuori del contesto carcerario. Mancava, in sostanza, una prova tangibile del suo cambiamento.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza. Secondo gli Ermellini, le censure sollevate dal ricorrente erano manifestamente infondate e si limitavano a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha sottolineato che la decisione del Tribunale era non solo plausibile nei fatti, ma anche giuridicamente ineccepibile. Il giudice della sorveglianza ha il dovere di verificare se la misura alternativa sia adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati e a favorire la risocializzazione del condannato. Questo processo deve seguire una logica di “gradualità del trattamento rieducativo”. In altre parole, prima di concedere una misura ampia come l’affidamento in prova, è necessario testare il condannato con benefici più limitati.
La positiva condotta carceraria, pur essendo un elemento da considerare, è stata ritenuta meno pregnante rispetto agli indicatori di segno contrario, come la gravità dei crimini e i precedenti specifici. Chiedere alla Cassazione di rivalutare questi stessi elementi significa travisare la sua funzione, che non è quella di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di concessione delle misure alternative. La valutazione prognostica sulla pericolosità sociale non può prescindere da un’analisi completa della storia criminale del condannato. La buona condotta intramuraria è un prerequisito necessario, ma non sufficiente, se non è supportata da un percorso graduale che dimostri un reale cambiamento e una concreta capacità di autogestione all’esterno. La decisione riafferma che la sicurezza della collettività e la logica di un trattamento rieducativo progressivo sono principi cardine che guidano il delicato bilanciamento operato dalla magistratura di sorveglianza.
La buona condotta in carcere è sufficiente per ottenere le misure alternative?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. La valutazione del giudice deve considerare tutti gli elementi, in particolare la gravità dei reati commessi, i precedenti penali e la residua pericolosità sociale, che possono prevalere sulla condotta tenuta in istituto.
Cosa si intende per ‘gradualità del trattamento rieducativo’?
È il principio secondo cui il percorso di reinserimento sociale del condannato deve avvenire per tappe progressive. Prima di concedere misure ampie come l’affidamento in prova, è spesso necessario che il detenuto dimostri la sua affidabilità attraverso benefici più limitati, come i permessi premio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha lamentato una violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già correttamente esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di riesame nel merito non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME COGNOME COGNOME a base dell’impugnazione non sono consentite laddove denunziano asseriti vizi della motivazione e comunque sono manifestamente infondate.
Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, di semilibertà, ha ritenuto ostativi la resid pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati per i quali è intervenuta l condanna in esecuzione, i numerosi precedenti penali per reati commessi anche in ambito familiare con il ricorso ad azioni estremamente violente nonché l’assenza di sperimentazione esterna attraverso l’esperienza premiale, quanto mai necessaria per verificare l’affidabilità e la capacità di auto gestione al di fuori del struttura carceraria.
Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche su piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l’adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condott criminose da parte del condanNOME e conseguire la risocializzazione tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez.. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 – 01).
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze, in particolare la positiva condotta carceraria, già valutate nel giudizio prognostico meno preganti rispetto a quelle di segno contrario.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
TI Consigliere estensore
GLYPH