Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natka BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, in linea generale, che l’affidamento in prova al servizio soci disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alterna alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibili prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalit condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, pos contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;
che il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è in consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneut secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai preceden penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’ 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condizio l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizio impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Se n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413);
che, se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella misu reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’ar ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunqu ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009 Castiglione, Rv. 243745);
che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiduc
ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispett pene di contenuta durata;
che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione d recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di u prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un uni accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto;
che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 6 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istan ammissione ad entrambe le misure alternative richieste sul rilievo dell’assenz nella NOMENOME di sintomi di positiva evoluzione della sua personalità e su persistenza, anzi, di un atteggiamento oppositivo espressivo di pericolosi sociale ed ha, di conseguenza, ritenuto che anche la collocazione in regime detenzione domiciliare esporrebbe la collettività al rischio che la NOME dimostratasi priva di autocontrollo, approfitti della relativa libertà di movim per rendersi protagonista di nuove imprese criminose;
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato a emergenze procedimentali, la ricorrente si limita ad evidenziare le circostanze attinenti alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, conseg alla cessazione della pericolosità sociale, alla buona condotta serbata nell’ul anno, al positivo inserimento familiare ed all’assenza di ulteriori pendenze che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza delle condizioni p l’ammissione ad una delle misure alternative richieste;
ritenuto che la ricorrente si pone, a ben vedere, in un’ottica di confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionament sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull’omesso avvio di un effett processo di emenda e sul contegno da lei serbato al cospetto del persona dell’UEPE e, di conseguenza, sull’attuale inidoneità dell’affidamento in prova servizio sociale e della detenzione domiciliare a prevenire il rischio, an concreto, di recidiva;
che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, i quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale sorveglianza in vista della delibazione dell’istanza della condannata che, n fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsi deficit di linearità o coerenza razionale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.