Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/12/1991
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi l’inamnnissibilitò del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con ordinanza del 19 aprile 2024 rigettava le istanze di concessione dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e dell’affidamento terapeutico avanzate nell’interesse di NOME COGNOME condannato con pena da scontare di anni tre, mesi cinque e giorni undici di reclusione e con ordine di carcerazione sospeso.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione di legge e la illogicità della motivazione con riguardo all’art. 47 L. 354/75.
Lamentava il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza, nonostante fosse stata inoltrata via PEC una istanza di differimento dell’udienza del 19 aprile 2024, non la avesse valutata e che nessun cenno alla medesima fosse evincibile dal verbale dell’udienza.
La istanza di differimento si fondava sul fatto che la misura cautelare della custodia in carcere applicata al Martin fosse stata in parte annullata dal Tribunale del Riesame limitatamente alla contestata aggravante di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen. e che fosse intendimento della difesa proporre ricorso per Cassazione avverso detta decisione, al fine di ottenere una misura più gradata.
Quanto, poi, al contenuto della impugnata decisione riteneva infondato il formulato giudizio di pericolosità sociale del Martin, stante il fatto che il predetto era stato ininterrottamente sottoposto a misure cautelari, via via gradate, a far data dal 17 luglio 2021 e fino al 5 dicembre 2023, senza che fosse stata mai segnalata alcuna violazione delle prescrizioni.
Analogamente, di fondamentale rilievo ai fini della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente è, in tesi difensiva, l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame dell’ordinanza applicativa della misura sotto il profilo della insussistenza della aggravante di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. pen.
Ulteriore elemento che avrebbe dovuto esser valorizzato fatto che il ricorrente avesse sempre svolto attività lavorativa, anche nel p riodo in cui si / assume abbia commesso i reati per i quali si trovava in custodia cautelare.
Rilevava, inoltre, come il provvedimento impugnato non avesse dato il necessario rilievo alla condotta tenuta dopo i fatti, al fine, appunto, di concedere la misura alternativa, non potendosi valutare la pendenza di un procedimento penale, stante la presunzione di innocenza.
Ulteriori profili di censura rilevati sono il fatto che UEPE non avesse svolto alcuna indagine sulle condizioni di vita e/o abitative, stante la stato detentivo del condannato e che non fosse stato dato rilievo all’assenza di indici di collegamento con la criminalità organizzata.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Quanto alla doglianza circa la mancata valutazione dell’istanza di differimento dell’udienza, emerge dagli atti che l’udienza era fissata alle ore 13 e che l’istanza venne trasmessa alle 12.52 e dunque è del tutto evidente la assoluta intempestività della medesima e l’evidente rischio assunto dal ricorrente che stante la assoluta prossimità rispetto al momento in cui iniziò l’udienza – l’istanza potesse non venire valutata, in quanto nemmeno conosciuta.
Il concetto di tempestività, infatti, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per vagliare la fondatezza delle istanze di rinvio per legittimo impedimento, h ncora tale criterio alla pronta comunicazione all’autorità procedente della ragione dell’impedimento, nell’ottica di una condotta processualmente leale e collaborativa.
L’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento. (Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014 Rv. 260579)
Al di là della intempestività oggettiva dell’istanza, ragione per la quale il Tribunale di Sorveglianza non ebbe modo di vagliarla, è certo che il ricorrente non comunicò prontamente il proprio intendimento, nonostante la decisione del Tribunale del Riesame che annullava in parte qua l’ordinanza fosse del 27 marzo 2024 e l’udienza fosse fissata il 19 aprile.
1.2. Quanto, poi, alla valutazione della rneritevolezza dell’istante circa l’ammissione a misure alternative alla detenzione, si osserva che, come più volte affermato da questa Corte, è ammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da condannato sottoposto a detenzione cautelare per fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo, in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda, e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento, che
dovrà essere rinviata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione. (Sez. 1, Sentenza n. 4737 del 12/12/2013 Rv. 259024)
Il provvedimento impugnato ha dato ampio rilievo alla sopravvenuta esecuzione di una misura cautelare per fatti molto gravi, la cui gravità, si osserva incidenter tantum, è solo superficialmente scalfita dalla decisione del Tribunale del Riesame, cui ha fatto ampio cenno il ricorrente, reputando che la condotta dell’istante, successiva ai fatti per cui ha riportato condanna, per come evincibile dalla vicenda cautelare, sia tale da non dimostrare una evoluzione positiva della sua personalità.
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta. (Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023 Rv. 285855)
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo di tale insegnamento motivando circa la permanenza di una pericolosità sociale molto elevata, evincibile, appunto, dalle vicende giudiziarie cautelari, liberamente valutabili senza alcuna necessità di un accertamento definitivo di responsabilità.
1.3 Nessuna violazione di legge è intervenuta e nessuna omissione o carenza di motivazione; le doglianze contenute nel ricorso di fatto sollecitano una rivalutazione nel merito della impugnata decisione, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore