Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a GENOVA il 05/04/1965
avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’istanza, avanzata, in via principale, da NOME COGNOME per ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale; accoglieva, viceversa, l’istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare in relazione alla pena di un anno, sette mesi e ventisette giorni di reclusione oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova il 17 maggio 2023 per reati fiscali e di bancarotta fraudolenta.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, doveva essere ribadito il giudizio negativo e la sostanziale immeritevolezza dello SCANDIANI rispetto alla concessione del beneficio più ampio, in mancanza di una genuina revisione critica e di segni di concreta resipiscenza, come dimostrato dalla reiterata ricaduta nella commissione di reati della stessa indole in costanza di misura e sino al mese di aprile 2024, nonché in assenza di iniziative volte al ristoro dei danni cagionati dai reati nonostante la percezione di lecite fonti di reddito.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denunciano inosservanza dell’art. 47 Ord. pen. in relazione al d.lgs. n. 188/2021, alla direttiva 2016/343/UE, all’art. 27 Cost., all’art. CEDU e all’art. 48 Carta di Nizza, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale violato il principio della presunzione di non colpevolezza e il diritto di difes dell’interessato.
In sintesi, si rimprovera al Tribunale di aver basato la propria decisione esclusivamente sulla valorizzazione delle segnalazioni di polizia, degli sviluppi delle quali non si aveva contezza, e di un carico pendente nella fase dibattimentale di primo grado per una contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in assenza di un accertamento di responsabilità almeno provvisorio.
Tale motivazione, nella prospettazione difensiva, si poneva in netto contrasto con l’assetto di tutela nazionale, sovranazionale e internazionale della presunzione di innocenza.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione per non essersi il Tribunale di sorveglianza confrontato con la memoria difensiva del 14 febbraio 2025 e con gli atti contenuti nel fascicolo del procedimento: in tali atti si era evidenziato documentato che il ricorrente, pur essendo rimasto nell’ambito lavorativo della rivendita di autoveicoli, non aveva più alcun legame con il contesto (società “RAGIONE_SOCIALE” a rRAGIONE_SOCIALEI.) in cui erano stati commessi i reati per i quali egli era stato condannato, il che avrebbe escluso qualsiasi rischio di recidiva.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Il primo motivo è certamente infondato.
2.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che «Quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il Tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell’osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che aveva rigettato l’istanza del condannato per i suoi precedenti penali, le numerose pendenze per delitti anche gravi e per la persistente irregolarità del comportamento, desunta anche dalla sua irreperibilità).
A certe condizioni, dunque, la condotta del soggetto successiva alla condanna è legittimamente desumibile anche dalle informazioni di polizia, di tal che il beneficio non può essere concesso ove risulti che tale condotta non sia stata osservante della legge penale o di prescrizioni imposte a fini di prevenzione (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998 – 01).
2.2. Ciò premesso, non rispecchia il tenore del provvedimento il rilievo critico secondo cui il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione solo sulle segnalazioni di polizia e su un unico carico pendente.
A quest’ultimo riguardo va rilevato che, come esposto dallo stesso difensore nel ricorso e nella memoria prodotta nel procedimento di sorveglianza, a carico di COGNOME non risulta solo il carico pendente relativo al procedimento n. 4272/2022 R.G.N.R. per reati tributari commessi tra il 16 novembre 2021 e il 20 aprile 2023, ma anche un procedimento per truffa commessa il 25 ottobre 2018, che il difensore colloca, come il primo, nella fase dibattimentale (proc. n. 11449/2019 R.G.N.R.).
Nella suddetta memoria, inoltre, il difensore segnala che un ulteriore procedimento, contraddistinto dal n. 1103/2018 R.G.C.A., si è concluso con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 28 novembre 2024), formula che esclude, come noto, l’evidenza dell’innocenza dell’imputato.
Pienamente legittimo, pertanto, si rivela l’iter motivazionale nella parte in cui ha valorizzato la presenza di plurimi procedimenti pendenti a carico del ricorrente, rispetto ai quali, cioè, è stata esercitata l’azione penale quale sviluppo investigativo della iniziale segnalazione di polizia (o, per meglio dire, comunicazione di notizia di reato).
Va aggiunto che il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a valorizzare le pendenze, ma ha sottolineato, a dimostrazione della sostanziale inaffidabilità, per la
misura più ampia, del condannato, che i reati tributari “commessi” tra il 16 novembre
2021 e il 20 aprile 2023 si inscrivevano nella cornice temporale in cui COGNOME
aveva beneficiato, una prima volta, dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Non può, perciò, ritenersi manifestamente illogica o frutto di un esame lacunoso delle evidenze la conclusione – seppure da correggere laddove si parla di
“commissione” di reati come se fossero stati già accertati – cui è approdato il giudice di merito nello stigmatizzare
“l’assenza di una genuina revisione critica e di segni di concreta resipiscenza, come dimostrato dalla enunciata e reiterata ricaduta nella
commissione di reati della stessa indole in costanza di misura e sino al mesi di aprile
2024″.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente al preteso mancato confronto con la memoria difensiva redatta il 14 febbraio 2025.
Prescindendo dal mancato rilievo del difensore sulla sua decisività, osserva il
Collegio, scorrendo la memoria, che di quanto in essa contenuto il Tribunale ha dato puntualmente atto, giudicando, evidentemente e non illogicamente, recessivi i dati che la difesa ha inteso valorizzare e prospettare come positivi in funzione dell’accoglimento dell’istanza principale.
In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore r. Il Presidente