Misure Alternative: Pericolosità Sociale e Scelta tra Detenzione Domiciliare e Affidamento in Prova
L’applicazione delle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema penale moderno, orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la scelta della misura più adeguata non è automatica e dipende da una valutazione complessa della personalità e del percorso del singolo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito come l’elevata pericolosità sociale possa giustificare la preferenza per una misura più contenitiva, come la detenzione domiciliare, rispetto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, pur concedendo una misura alternativa al carcere, aveva optato per la detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova. Il ricorrente contestava tale decisione, sostenendo che la scelta del Tribunale fosse ingiustificata e basata su una valutazione errata della sua situazione.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza e le Misure Alternative
Il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato la sua scelta in modo dettagliato. La preferenza per la detenzione domiciliare si fondava su due elementi principali:
1. Elevata Pericolosità Sociale Residua: Il condannato presentava un profilo di pericolosità sociale ancora significativo, desunto da un curriculum criminale di rilievo (sette condanne per reati commessi fino al 2010), precedenti di polizia, frequentazioni di pregiudicati e la sottoposizione a un divieto di accesso a manifestazioni sportive.
2. Inadeguatezza del Programma Rieducativo: Le attività proposte dal condannato a sostegno della richiesta di affidamento in prova (un’attività di volontariato per poche ore settimanali e un lavoro a tempo determinato di breve durata) sono state giudicate insufficienti a costituire un percorso di rieducazione concreto ed efficace.
Il giudice di merito ha ritenuto che, data la situazione, solo una misura più restrittiva come la detenzione domiciliare potesse fronteggiare adeguatamente tale pericolosità, in un’ottica di gradualità del trattamento rieducativo.
La Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che le doglianze del ricorrente non denunciavano una reale violazione di legge o un vizio di motivazione manifestamente illogico. Al contrario, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, sollecitando un apprezzamento dei fatti diverso da quello, non illogico, compiuto dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, dove la Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudice di sorveglianza gode di un potere discrezionale nella scelta della misura alternativa più idonea al caso concreto. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato attraverso una motivazione logica, coerente e rispettosa dei presupposti normativi. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un “apparato argomentativo esaustivo e rispettoso”, valorizzando correttamente indicatori negativi (precedenti, frequentazioni, assenza di revisione critica) che giustificavano una prognosi sfavorevole per una misura più ampia come l’affidamento in prova. La Corte ha quindi confermato che la logica di “gradualità” del trattamento penitenziario era stata correttamente applicata, preferendo una misura che, pur essendo alternativa al carcere, garantisse un maggior controllo sul condannato.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta tra le diverse misure alternative non si basa solo sulla disponibilità di un’attività lavorativa o di volontariato, ma su un giudizio prognostico complessivo sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva pericolosità sociale. La Corte di Cassazione non interverrà per modificare la scelta del Tribunale di Sorveglianza se questa è il risultato di una valutazione completa, logica e ben motivata, anche quando si traduce nell’applicazione di una misura più contenitiva. La pericolosità sociale, supportata da elementi concreti, rimane un fattore decisivo che può e deve orientare la discrezionalità del giudice nella personalizzazione del percorso di esecuzione della pena.
Quando un giudice può preferire la detenzione domiciliare all’affidamento in prova?
Un giudice può preferire la detenzione domiciliare quando, nonostante la disponibilità di attività lavorative o di volontariato, il profilo del condannato rivela un’elevata e residua pericolosità sociale. Tale pericolosità è valutata sulla base di elementi concreti come numerosi precedenti penali, frequentazioni di pregiudicati e l’assenza di una revisione critica del proprio passato. Inoltre, si considera se le attività proposte siano realmente idonee a un concreto percorso di rieducazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non contestavano vizi di legittimità (come la violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di riesame del merito è escluso dalle competenze della Corte di Cassazione, che può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata.
Quali elementi sono stati decisivi per valutare la pericolosità sociale del condannato?
Gli elementi decisivi considerati dal Tribunale di Sorveglianza sono stati: i numerosi precedenti penali (sette condanne), i precedenti di polizia, la frequentazione di persone con precedenti, la sottoposizione al divieto di accesso a manifestazioni sportive e l’assenza di una revisione critica del proprio comportamento passato. L’insieme di questi fattori ha delineato un quadro di pericolosità sociale che ha giustificato la scelta di una misura più restrittiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SINALUNGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
rilevato che tutti i motivi dedotti da NOME COGNOME, per quanto formalmente denunzino violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.
Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest’ultima rispetto all’affidamento in prova con la elevata residua pericolosità sociale del condanNOME (condanNOME sette volte per reati commessi fino al 2010) e con l’inidoneità della misura a contribuire concretamente alla rieducazione per la mancanza o inadeguatezza delle attività proposte. Al riguardo ha rilevato che non sono utili in questa direzione né la disponibilità al volontariato né le prestazioni lavorative perché di durata limitata (invero il volontariato avrebbe impegNOME il condanNOME un solo giorno alla settimana per sei ore, l’attività lavorativa in favore del panifico sarebbe durata dal 9 novembre al 31 dicembre 2023).
Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 – 01), nell’esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata, sono stati valorizzati quali indicatori della pericolosità fronteggiabil esclusivamente con la più contentiva delle misure alterative: i precedenti di polizia, la frequentazione di pregiudicati la sottoposizione al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l’assenza di revisione critica.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa letture delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
I Presidente