Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate a nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condanNOME, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condanNOME sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi. Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, NOME, Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condanNOME non meritevole della concessione delle misure richieste perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per reato di forte allarme sociale commessi in epoca recente e successiva ai fatti per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti.
A differenza di quanto sostento dal ricorrente, a fondamento della prognosi sul pericolo di recidivanza, ritenuta ostativa all’ammissione agli invocati benefici, Il/ribunale di sorveglianza ha posto, in piena sintonia con la ratio che governa la discipa delle misure alternative, la condotta criminosa successiva al reato a prescindere dalla circostanza che al momento della sua consumazione il condanNOME fosse sottoposto a misura cautelare o meno.
A tali argomentazioni, logiche e coerenti, oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre, prospettate come più
plausibili, attraverso una rilettura alternativa delle emergenze proba
operazione quest’ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., val profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergent ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, c ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.