Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 28/12/1989
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, a fronte dell’istanza proposta dal condannato a pena detentiva NOME COGNOME per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione, così decideva: «Rigetta nei confronti di NOME COGNOME sopra generalizzato, l’istanza volta ad ottenere l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale in relazione alla condanna indicata in epigrafe».
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., lamentando la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata con l’istanza del 13 dicembre 2023 in via subordinata, volta ad ottenere la concessione di misura alternativa alla detenzione diversa dall’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È vero, infatti, che l’ordinanza impugnata, nell’ambito di un’ampia motivazione basata su osservazioni fattuali articolate poste a sostegno del dispositivo di rigetto, indica in alcune espressioni specifiche la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e non richiama in modo esplicito la domanda, avanzata dall’istante in via subordinata, di concessione di altra misura alternativa, ma le valutazioni rese dal Tribunale per giustificare il rigetto dell domanda principale sono ampiamente riferibili a qualsiasi misura alternativa alla detenzione carceraria.
L’ordinanza impugnata, infatti, rassegna alcune considerazioni che dimostrano l’insussistenza dei presupposti per qualsiasi misura alternativa, ponendo in evidenza l’assenza di revisione critica, da parte dell’istante, in ordine alle condotte antigiuridiche pregresse; sottolineando che non è consentito «…affermare che, in presenza di ulteriori criticità finanziarie, NOME non reitererà comportamenti devianti…»; spiegando che non sono «…ancora oggi ravvisabili elementi tali da poter affermare come un eventuale beneficio penitenziario sarebbe idoneo a contribuire alla rieducazione di NOME…».
In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha reso una motivazione idonea a giustificare anche il rigetto di qualsiasi domanda subordinata di misure alternative diverse dall’affidamento in prova al servizio sociale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 novembre 2024.