Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della PG, dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta all’ammissione, in relazione alla pena residua di un anno, undici mesi e diciassette giorni di reclusione, alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare c.d. «ordinaria» ed ha, contestualmente, disposto il differimento obbligatorio della pena sino all’I. febbraio 2024, data di compimento dell’anno di età della quarta figlia della donna.
Ha, in proposito, stigmatizzato il contegno serbato dalla COGNOME, che, lungi dal facilitare i contatti con l’UEPE, si è «apertamente disinteressata a questi» e non si è «nemmeno premurata di installare un citofono presso la sua abitazione mobile, mostrando così aperto disinteresse per la vicenda esecutiva che la vede coinvolta e per l’ottenimento di una misura alternativa».
Ha, inoltre, interpretato quale «chiaro segno di mancanza di riflessione critica e di assenza di qualsivoglia cesura con il passato» il fatto che la condannat. già partecipe di una associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe mediante il fittizio avviamento di attività di commercio di autoveicoli, sia tuttora titolare di partita IVA in quel settore, e valutato in termini parimenti negativi «i suo coinvolgimento in indagini aventi ad oggetto criminalità organizzata di stampo mafioso».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali denuncia violazione della legge processuale sul rilievo che il provvedimento impugnato è stato emesso all’esito di un’udienza alla quale ella non ha partecipato e della cui fissazione non è stata ritualmente informata, avuto riguardo al decesso, nelle more, del difensore presso cui ella aveva eletto domicilio.
Con il secondo motivo, si duole, nella prospettiva del vizio di motivazione, delle considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza a sostegno della decisione impugnata, smentite dalla precedente collocazione in regime, cautelare, di arresti domiciliari presso il luogo che, contraddittoriamente, oggi si assume non idoneo, e frutto della valorizzazione del dato concernente la titolarità della partita IVA, da riferirsi all’epoca di commissione del reato che le è valso la pena della cui esecuzione si discute e non anche all’attualità.
Con il terzo motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di vagliare l’istanza intesa all’ammissione,
quale madre di prole infradecenne, alla detenzione domiciliare ex art. 47quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso:
che NOME COGNOME venne a conoscenza della fissazione dell’udienza camerale finalizzata alla trattazione della richiesta, da lei presentata, di ammissione a misura alternativa alla detenzione mediante notifica al difensore domiciliatario, AVV_NOTAIO, che la ricevette, al suo indirizzo PEC, il 7 novembre 2022;
che, essendo il decesso dell’AVV_NOTAIO, avvenuto il 23 dicembre 2022, largamente successivo alla predetta notificazione, non può dubitarsi del piano soddisfacimento del diritto di informazione spettante alla condannata;
che, all’udienza del 20 giugno 2023, la COGNOME fu assistita da un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non formulò eccezioni di sorta e concluse insistendo per l’accoglimento dell’istanza, onde non si rinviene, nel complessivo sviluppo del procedimento, alcun vulnus alle prerogative difensive.
I successivi motivi di ricorso sono, invece, meritevoli di accoglimento.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del
giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413).
Se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
Scrutinata alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata non supera il controllo di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, orientato la decisione in ragione, innanzitutto, del disinteresse palesato dalla COGNOME nel corso del procedimento (che, nondimeno, è stato instaurato su suo impulso), attestato dal non avere ella facilitato l’attività dell’UEPE, cui spetta l’accertamento in ordine alle condizioni di vita dell’istante ed alle prospettive di suo reinserimento sociale, a sua volta comprovato, tra l’altro, dall’omessa installazione di un citofono presso la sua abitazione mobile.
Tangibile appare la fragilità, sul piano logico, della riportata argomentazione, che non spiega se ed in quali termini l’assenza dell’impianto citofonico ha ostacolato lo svolgimento delle indagini demandate agli organi dell’esecuzione e, più in generale, in cosa si sia concretato e come sia stato accertato l’intento non collaborativo della COGNOME, sintomatico, stando alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, di assenza di ripensamento critico dei propri trascorsi devianti.
La riscontrata carenza motivazionale appare tanto più lampante in quanto si rilevi che l’UEPE, nella comunicazione del 15 giugno 2023, aveva operato un mero accenno alla «difficoltà ad entrare in contatto con la persona, conosciuta solo oggi», le cui cause non ha indicato, onde non è dato comprendere da cosa il Tribunale di sorveglianza abbia tratto il convincimento espresso nell’ordinanza impugnata.
Il ragionamento sotteso alla decisione censurata appare ulteriormente viziato, dal punto di vista razionale, nella parte in cui esalta, in vista dell’apprezzamento della pericolosità sociale di NOME, la persistente titolarità, in capo alla donna, di partita IVA relativa ad attività di commercio di veicoli, dato in sé neutro, perché non collegato alla, quantomeno ventilata, commissione (che lo stesso Tribunale di sorveglianza esclude, dando atto dell’assenza di pendenze a suo carico) di illeciti diversi rispetto a quelli già accertati, e, soprattutto, il «coinvolgimento in indagini aventi ad oggetto criminalità organizzata di stampo mafioso», circostanza sicuramente rilevante, se effettivamente sussistente, ma che, nel caso di specie, è stata evocata, in modo eccessivamente generico, attraverso il richiamo alla relazione del Commissariato di P.S. di Gallarate, non accompagnato da più precise e pregnanti indicazioni e, vieppiù, contraddetto dalla già citata assenza di attuali pendenze.
Dalle precedenti considerazioni discende, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dai vizi riscontrati.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il 05/04/2024.