Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32492 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato a Roma ilXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza emessa il 10/04/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 10 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà proposta da XXXXXXXXXXXXXXX.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 48 ord. pen. con riferimento agli artt. 6 cedu, 111 e 27 cost., 125, comma 3, 666 e 678 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, pure a fronte degli elementi positivi contenuti nella relazione dei servizi sociali, dalla quale emerge il ripudio delle condotte passate, ha respinto l’istanza valorizzando impropriamente le informazioni fornite dagli organi di polizia e i precedenti penali, così ritenendo che sia necessario proseguire l’osservazione e di verificarne una sperimentazione piø prudente per cui a oggi il profilo della pericolosità sarebbe prevalente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, comma 5, cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 6 cedu, 24, 111 cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 47 ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione sulla base della nota del Commissariato di P.S. di Ostia Lido, senza verificarne il contenuto e l’effettiva consistenza, ciò anche senza procedere all’audizione della AVV_NOTAIO, richiesta dalla difesa, e senza considerare adeguatamente la memoria prodotta dalla difesa.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 50 ord. pen., 6 cedu, 27, 111 cost., 125, comma 3, 666 e 678 cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta di semilibertà che Ł stata rigettata in assenza di qualsivoglia motivazione.
In data 25 giugno 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 2 settembre 2025 Ł pervenuta in cancelleria una memoria della difesa con la quale l’AVV_NOTAIO, prodotta ulteriore documentazione, conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Nei primi due distinti ma nella sostanza complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 48 ord. pen. con riferimento agli artt. 6 cedu, 111 e 27 cost., 125, comma 3, 666 e 678 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, pure a fronte degli elementi positivi contenuti nella relazione dei servizi sociali, dalla quale emerge il ripudio delle condotte passate, ha respinto l’istanza valorizzando impropriamente le informazioni fornite dagli organi di polizia e i precedenti penali senza verificarne l’effettiva consistenza e senza considerare quanto evidenziato in una memoria prodotta dalla difesa.
Nel terzo motivo, poi, la difesa rileva che la motivazione in ordine al diniego della richiesta subordinata di semilibertà Ł del tutto inesistente e ciò nonostante che l’udienza precedente quella fissata per la discussione era stata fissata proprio al fine di verificare l’effettiva disponibilità del datore di lavoro ad assumere il ricorrente.
Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, Ł possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza Ł tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che Ł comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati
commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali Ł essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchØ nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchØ l’assenza di confessione può essere dettata dai piø svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).
NØ, d’altro canto, Ł necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.2. In materia di semilibertà, inoltre, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si deve osservare che, a norma dell’art. 50 comma quarto ord. pen., l’ammissione a tale regime Ł disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società per cui, pur non essendo precluso al giudice di tener conto del tipo e delle motivazioni del reato in espiazione, dei precedenti penali e dei rapporti informativi degli organi di polizia, il giudizio deve anche ed essenzialmente riguardare la condotta penitenziaria al fine di accertare se essa, valutata in collegamento con i dati sopra richiamati, sia tale da far ritenere quanto meno iniziato un processo di revisione critica (Sez. 1, n. 1102 del 04/03/1994, COGNOME, Rv. 196873 – 01).
In tale prospettiva, quindi, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società e implicanti la presa di coscienza,
attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285550 – 01; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 259622).
Ciò in quanto il presupposto dell’ammissione del condannato al regime di semilibertà Ł rappresentato dall’evoluzione positiva del trattamento penitenziario per cui il relativo giudizio -che pure deve essere tanto piø prudente e cauto quanto piø sia da considerare elevata l’originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e dalle modalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, del lasso di tempo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrere fino al termine della pena (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, dep. 2013, Ucciero, Rv. 255681 – 01)- deve essere complessivo e deve pertanto anche considerare lo stato del trattamento rieducativo intramurario in cui versa l’interessato e valutare se sussistano nel contesto sociale in cui costui agirà nell’invocato regime, le condizioni fattuali tali da farlo progredire nello sviluppo di un suo futuro reinserimento sociale (Sez. 1, n. 6279 del 05/12/1995, dep. 1996, Mazza, Rv. 203866 – 01; Sez. 1, n. 649 del 12/03/1990, COGNOME, Rv. 183836 – 01).
2.3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato Ł carente.
Il mero riferimento alle informazioni di p.s. ricevute che indicano episodi che nell’ordinanza non sono meglio approfonditi e specificati, infatti, non rende conto della corretta applicazione nella valutazione effettuata dei criteri in precedenza esposti.
Ciò soprattutto considerato quanto recentemente evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025 in ordine all’operatività della presunzione di innocenza in materia di benefici penitenziari nel senso che non vigono, e sono costituzionalmente illegittimi, automatismi e conclusioni rigide per cui il giudice della sorveglianza, che pure può e deve tenere conto anche delle notitie criminis che risultano in atti, Ł comunque tenuto a motivare sul punto dandone conto in modo specifico, dando conto cioŁ non solo che esiste una generica segnalazione quanto, piuttosto, come pure espressamente richiesto dalla difesa, verificando a cosa questa si riferisca e come, e in che modo, e in concreto incida sul giudizio di idoneità e adeguatezza della misura alternativa richiesta.
Questo peraltro, a maggior ragione, quando, come nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato, che pure ne dà atto, risulta del tutto carente in relazione al contenuto positivo della nota trattamentale del carcere e delle informazioni assunte dall’Uepe circa il lavoro, atti che, pure non essendo vincolanti quanto alle considerazioni ivi espresse, devono comunque essere apprezzati e quanto in questi riferito deve essere oggetto di valutazione, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura richiesta e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016), che deve essere apprezzata anche in riferimento al residuo della pena in concreto da espiare, pure eventualmente considerati i giorni di liberazione anticipata.
Nello specifico, infine, si deve anche rilevare che la motivazione in ordine al diniego della semilibertà, pure a fronte del rinvio concesso e disposto per la conferma della disponibilità dell’attività lavorativa, Ł nella sostanza inesistente.
2.4. I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinchØ il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME