Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta, intitolata “motivi aggiunti”, il difensore del ricorrente NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che:
l’unico motivo del ricorso contenga argomenti inammissibili, in quanto, posto che rientra nel discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivaz adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno delle varie misure alternative caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto idonea la detenzione domiciliare, ma non l’affidamento in prova) a raggiungere il risultato finale della rieducazione del reo in assenza di perico recidiva (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la deduzione del ricorso secondo cui in astratto la disponibilità di una attività lavorativa non è essenziale per la concessione di una mi alternativa non rende manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto nel provvedimento con cui decide in ordine ad una misura alternativa il giudice di sorveglianza è tenuto a pors il problema della disponibilità o meno da parte del condanNOME di mezzi leciti di sostentamento, perchè l mancanza di leciti mezzi di sostentamento comporta che non possa essere assicurata “la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, secondo la formula dell’art. 47, comma 2, ord. pen.; se n mantenuto da altri, il condanNOME ha, infatti, comunque bisogno di denaro per poter vivere e, se non ha mezzi leciti di sussistenza, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto esistente il pericolo con l’ampia libertà permessa dall’affidamento, egli possa procurarseli in modo illecito;
invece, la deduzione del ricorso secondo cui il percorso di revisione critica sarebbe avvenuto già n corso del giudizio di merito, è affermata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ess allegato o trascritto al ricorso l’atto da cui dovrebbe risultare tale circostanza;
quanto poi agli ulteriori argomenti di censura proposti in ricorso, quali la mancanza all’interno fascicolo del Tribunale della relazione di polizia giudiziaria e l’utilizzo del plurale con riferimento a espiazione, su cui si sofferma anche la memoria depositata dal difensore in corso di giudizio, essi son parimenti inammissibili, in quanto non hanno la capacità di disarticolare la motivazione del provvedimento impugNOME, che si regge anche solo sulla ritenuta insufficienza di un inizio di revisione critica e mancanza di attività lavorativa da parte del condanNOME;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
Il p esidente