Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3504  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, depotenziato gli elementi favorevoli risultanti dalle allegazioni difensive e negato l’accesso al beneficio dell’affidamento in prova, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, sulla scorta di elementi congetturali e inutilizzabili, quali le denunce per reati commessi negli anni 2019 e 2021, cui non è seguita alcuna condanna;
ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condanNOME in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
ricordato che, nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condanNOME medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;
ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (vi si evidenziano, invero la commissione di reati anche dopo la definitività delle sentenze confluite nel cumulo e l’assenza di attività lavorativa o altrimenti risocializzate) e, quindi, con motivazione esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla invocata misura;
considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice di risocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattannentale del condanNOME e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizio
prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;
rilevato che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualit dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente