Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41586 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare, di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e di semilibertà avanzate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente e per l’inadeguato percorso di revisione critica, non risultando, inoltre, la prova dell’idoneità del programma di recupero dalle tossicodipendenze, neppure prodotto.
Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’articolo 47ter ord. pen., poichØ il Tribunale ha utilizzato un dato macroscopicamente smentito dalle produzioni difensive effettuate in data 12 giugno 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato.
1.1. Va premesso che l’istanza di misure alternative presentata dal condannato riguardava soltanto la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova e la semilibertà; non era stata formulata alcuna richiesta di affidamento terapeutico.
Anche il ricorso prospetta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’affidamento e della detenzione domiciliare.
La giurisprudenza di legittimità Ł orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di
indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale, mediante i quali Ł possibile saggiare l’affidabilità del condannato.
2.2. Con riguardo alla condotta successiva ai fatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato, nella prospettiva della scarsa o inesistente risocializzazione e del conseguente permanere della pericolosità sociale, gli elementi relativi ai comportamenti assunti in epoca recente: nel gennaio 2024 vi Ł stata condanna per rapina aggravata con applicazione della misura degli arresti domiciliari; Ł stata recentemente applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; l’RAGIONE_SOCIALE, che vigila sull’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola, ha segnalato la scarsa collaborazione del condannato che, difatti, non Ł stato contattato ai recapiti forniti.
Si tratta di elementi di fatto non smentiti dal ricorso.
La giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale il giudizio prognostico del Tribunale non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali e giudiziari del condannato, ma deve essere compiuto tenendo conto anche di ogni altro possibile elemento di giudizio e, in particolare, del piø attuale comportamento del condannato rilevato, quando questi sia rimasto agli arresti domiciliari, attraverso l’osservazione del servizio sociale e delle forze di polizia addette alla sua vigilanza» (Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994, Falcone, Rv. 200291).
Sotto tale angolo visuale, dunque, il periodo di arresti domiciliari non Ł stato logicamente ritenuto sufficiente a fugare i dubbi sul percorso intrapreso e sulla persistente tendenza a delinquere.
Il ricorso Ł, sul punto, meramente confutativo.
3.1. Del resto, il ricorso non critica il percorso logico – giuridico che ha indotto il Tribunale a rigettare le istanze sotto il profilo della attualità della pericolosità, desunta anche dalla recentissima consumazione di reati, alla quale ha fatto seguito l’arresto del condannato e l’avvio agli arresti domiciliari.
3.2. La critica si appunta, invece, sulla mancata considerazione della documentazione depositata tramite p.e.c. in data 12 luglio 2025 dalla quale si evincerebbe lo stato di tossicodipendenza e la necessità di proseguire il programma terapeutico, nonchØ la frequentazione del SERT.
Tuttavia, il ricorso non Ł in grado di superare la valutazione in proposito compiuta dal Tribunale che ha sottolineato che non Ł stata prodotta documentazione circa l’idoneità del programma di recupero eventualmente intrapreso.
Agli atti vi Ł, prodotta dalla difesa in data 12 giugno 2025, una nota della RAGIONE_SOCIALE in data 15
novembre 2024 che riferisce che il condannato Ł noto dal «luglio 2003 per una condizione di dipendenza cronica da sostanze stupefacenti» e che «attualmente Ł in trattamento farmacologico sostitutivo con metadone cloridrato».
Non emerge, dunque, che sia in corso un programma di recupero e che tale programma sia stato ritenuto idoneo dalle strutture competenti.
Ciò esimeva il Tribunale dal valutare specificamente l’astratta possibilità di avviare un percorso di recupero ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non risultando neppure documentata una tale volontà da parte del condannato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.