Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1063 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il 15/06/1966
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma riqettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME al fine di ottenere la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero quella della detenzione domiciliare.
A ragione della decisione, il Tribunale passava in rassegna i precedenti e i carichi pendenti dell’istante e sottolineava come costui, anche dopo essere stato ammesso, nel 2002, alla detenzione domiciliare, avesse continuato a trasc redire, restando coinvolto, nel 2013 e nel 2015, in indagini su sodalizi criminali operanti nel settore del narcotraffico, dal quale non risultava mai essersi allontanatg.
Osservava, inoltre, il Tribunale che COGNOME non aveva mai svolto stabile e regolare attività di lavoro, avendo reperito un’attività lavorativa part-time presso una ditta edile, per un numero limitato di ore, solo a ridosso dell’udienza camerate di sorveglianza.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il trarr ite del difensore, sulla base dei seguenti due motivi.
2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge e vizio di motivaí ione in riferimento all’art. 47 Ord. pen.
Si rimprovera al Tribunale di aver enfatizzato il passato criminale del condannato, senza considerare: a) che i fatti elencati erano tutti antecedenti ai reati di resistenza e lesioni personali (commessi il 25 ottobre 2020) che avevano dato luogo alla formazione del titolo da espiare, con pena residua di sette mesi e ventotto giorni; b) che COGNOME era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, depositato con memoria difensiva del 14 giugno 2024.
Si contesta, inoltre, in ricorso la genericità assoluta dell’affermazione secondo cui il ricorrente non si sarebbe mai allontanato dal mondo del narcotraffico, in quanto non suffragata da alcun concreto elemento di riscc ntro.
Si precisa, infine, con riferimento al rimarcato coinvolgimer to del condannato nel procedimento “Arco”, che il predetto, oltre a non essere m 3i stato imputato del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma di violazioni dell’art. 73, era stato assolto perché il fatto non sussiste in data settembre 2020.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 47-ter Ord. pen.
Si censura la motivazione per la sua genericità, non risultando, a carico del condannato, contestazioni attinenti a violazione delle prescrizioni conr esse a misure alternative in precedenza concessegli, né, tanto meno, la revoca delle misure.
Inoltre, si critica il provvedimento per non avere il Tribunale dato atto dell’accertata idoneità del domicilio presso il quale eventualmente espiare la misura.
La circostanza della precedente ammissione alla misura della detenzione domiciliare, infine, avrebbe dovuto essere apprezzata quale elemento a sc stegno dell’attuale concedibilità e non come elemento di segno negativo.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scr tta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con successivo provvedimento del 4 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza oggetto di :icorso, osservando, limitatamente alla concedibilità della detenzione domiciliare, che la lontananza nel tempo delle violazioni delle prescrizioni connesse a mi Jure di prevenzione, l’inutilizzabilità del dato relativo al coinvolgimento del condannato nelle operazioni di polizia giudiziaria citate in virtù dell’intervenuta assol Azione l’assenza di rilievi negli ultimi quattro anni e l’effettività della prospettata att lavorativa “potrebbero rendere possibile l’accoglimento del ricorso”.
Il difensore di COGNOME ha trasmesso memoria in via telematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al :ardere dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuzire una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisiz oni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prog iosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte (ost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di legittimità è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso nEgativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i prezedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico s a stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27794 -01; Sez. 1, n. 771 del 06/02/1996, COGNOME, Rv. 203988 – 01; Sez. 1, n. 6] 53 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 – 01).
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In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Dan eli, Rv. 213062 – 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’anaLsi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non p uò mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzipne del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. a78174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Se. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01; Sez. 1, n. 371 del 15/1:/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220473 – 01; Sez. 1, n. 688 del 05/02/1998, COGNOME, R.v. 210389 – 01; Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 206776 – 01); si è, ulteriormente, precisato che, fra gli indicatori utilmente apprez;:abili tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto fari – iliare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 1410 del 2020, cit.; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
3. Alla luce dei principi poc’anzi enunciati, deve inferirsi l’inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto nel giudizio sintetic) finale ha avuto un ruolo assorbente e preponderante una non ragionevole enfatiz :azione della biografia criminale del condannato, soprattutto attraverso il cecisivo riferimento al suo preteso coinvolgimento in sodalizi criminali dediti al narcotraffico, che, tuttavia, è risultato nettamente smentito dall’epilogo assolutorio che ha definito il procedimento “Arco” (in cui, tra l’altro, non sarebbe stata neppure contestata all’IZZO la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma solo alcune violazioni di cui all’art. 73).
Del resto, lo stesso Tribunale di sorveglianza, in diversa composizicne, nel successivo provvedimento – versato in atti – sospensivo dell’esecuzione dell’ordinanza oggi impugnata, da un lato, ha ridimensionato sensibilmente il peso da attribuire alla carriera criminale del ricorrente, sottolineando la lontananza nel tempo di precedenti e carichi pendenti, nonché confermando e valorizzando l’assoluzione dai reati inerenti al traffico di stupefacenti, e, dall’altro, ha app -ezzato quale elemento positivo, nell’ottica della possibile fruizione, quanto meno, della detenzione domiciliare, l’esistenza di un’attività lavorativa effettiva.
A tale riguardo, va osservato che nella sbrigativa motivazione rasa dal giudice a quo nell’ordinanza sottoposta all’odierno vaglio traspare il sospetto di una produzione strumentale del contratto di lavoro concluso dall’IZZO a tempo indeterminato presso la ditta “De RAGIONE_SOCIALE“, senza, tuttavia, che vangano forniti specifici elementi di valutazione a sostegno di tale apodittico convincimento.
Tra l’altro, trascura di considerare il Tribunale che, secondo il com.olidato orientamento di legittimità, non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non i iesca a reperire un lavoro, ma si impegni in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 18/0E /2009, COGNOME, Rv. 244735 – 01).
La motivazione si risolve, dunque, in una generica valorizzazione dei reati commessi e dei carichi pendenti – peraltro decontestualizzati ne la loro dimensione temporale, nonché, in parte, frutto di travisamento – che resta priva dell’indispensabile completamento costituito dalla considerazione della condotta del condannato successiva alla commissione del reato – concernente, nella specie, addirittura un quadriennio – al fine di riscontrare se le prescrizioni impo iibili caso di ammissione alla misura siano in grado di conseguire la sua risocializazione ed al contempo di prevenire nuove fattispecie criminose.
Le medesime osservazioni vanno estese alla misura della detenzione domiciliare, richiesta in subordine.
L’ordinanza va, in conclusione, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che riesaminerà le istanze avanzate dal ricorrente colmando le lacune ed espungendo i travisamenti rilevati nel rispetto dei principi richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribt nale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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