Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30073 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile e rigettato le istanze, rispettivamente, ex art. 47ter , comma 1-bis, 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nell’interesse di NOME COGNOME.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle istanze ai sensi dell’art. 47 e 50 Ord. pen.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che il Tribunale di Sorveglianza ha reso una motivazione generica, contraddittoria, apodittica e inconferente con la ratio dell’istituto, facendo riferimento alla gravità del reato e alla mancata attestazione del pentimento, senza valutare l’evoluzione della personalità, il buon percorso rieducativo e l’opportunità lavorativa proposta.
Si Ł rilevato, al riguardo, che pur constatando che il ricorrente avesse dato prova di aver sviluppato buone capacità di analisi e giudizio rispetto alla commissione degli atti illeciti ragion per cui Ł stato ammesso a usufruire di permessi premio – e di una generale positività della relazione di sintesi ove Ł attestato lo svolgimento di attività lavorativa, la condotta positiva e il progresso trattamentale, il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare i suddetti elementi, così vanificando la funzione rieducativa della pena.
Si Ł altresì evidenziato che il Tribunale ha rigettato le richieste facendo leva sull’assenza di un esplicito pentimento o di una revisione dei fatti con riferimento alla vittima e ai familiari pur trattandosi di elemento estraneo alla logica del beneficio per il quale vengono in rilievo la sola prova positiva della risposta da parte dell’interessato alle
Sent. n. sez. 2037/2025
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sollecitazioni provenienti dal trattamento carcerario e la possibilità di far fronte alla pericolosità residuale mediante lo strumento in esame.
Inoltre, si Ł rappresentato che, ai sensi dell’art. 50, comma 4, Ord. pen., la semilibertà costituisce uno strumento di progressiva risocializzazione del condannato, espressione di un interesse pubblico alla rieducazione del reo, sicchØ i requisiti per la concessione della misura in parola sono la positiva risposta del detenuto al trattamento penitenziario, la sussistenza di oggettive condizioni per un graduale reinserimento sociale del condannato, non integrando una causa ostativa alla concessione della misura alternativa la mancanza di una piena prova in ordine a un sicuro ravvedimento, nØ la gravità dei reati.
Il ricorrente ha dedotto, poi, che il Tribunale di sorveglianza, in totale contrasto con la funzione dell’istituto in esame, ha attribuito al ricorrente una personalità negativa e pericolosa ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con ciò violando la norma che invece richiede soltanto che sia svolta l’attività lavorativa a supporto del processo di reinserimento sociale, al contempo permettendo l’osservazione e la sperimentazione all’esterno, in caso di assenza dei presupposti per l’affidamento in prova.
Secondo la difesa, dunque, sussisterebbero i presupposti per la concessione della semilibertà, la quale consentirebbe al detenuto di non perdere un’opportunità lavorativa idonea a supportare il suo reinserimento sociale in assenza di elementi idonei a giustificare un giudizio di pericolosità.
3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Deve, in primo luogo, ribadirsi quanto già affermato da questa Corte in tema di misure alternative alla detenzione e, cioŁ, che ai fini della concessione delle stesse «non Ł sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce del piø generale principio in base al quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione – che può essere motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi – oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere il condannato a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto ed alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01), tenendo presente che ‘non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti’, occorrendo, invece, ‘valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della personalità successivamente
al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale’ (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01). Come ancora di recente ha ribadito questa Corte (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, COGNOME, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante» (in motivazione, Sez.1, n. 43863 del 2024, COGNOME, Rv.287151)
Tanto premesso, nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con motivazione esaustiva e corretta sul piano logico, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova e di semilibertà, valorizzando – ai fini del giudizio di pericolosità sociale – l’estrema gravità del reato commesso, trattandosi di omicidio perpetrato con modalità efferate (colpo con coltello al torace della vittima, infliggendo dopo dieci ore circa un secondo colpo mortale, tentando di darle fuoco mentre era ancora agonizzate, deturpando il volto, dando fuoco alla vittimagettandola in un ruscello.)
Da tali elementi il Tribunale ha tratto un giudizio di elevata capacità criminale che, unitamente all’assenza di un pentimento concreto e a una attestazione di ravvedimento nelle relazioni di sintesi, ha condotto al diniego delle misure alternative.
Peraltro, il provvedimento censurato non omette di valutare il giudizio positivo contenuto nella relazione di sintesi del 31 luglio 2023, nella quale vi Ł il riferimento alla sussistenza di buone capacità di analisi e di giudizio, nØ omette di valutare i progressi compiuti nel corso del trattamento, tuttavia, con percorso argomentativo privo di criticità, considera tali elementi recessivi rispetto alla mancanza di prova di una presa di coscienza della gravità dell’accaduto per la vittima e per i familiari, evidentemente indicativa di una persistente pericolosità sociale ostativa alla concessione della misura.
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha fatto, dunque, buon governo dei principi della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui essendo il presupposto dell’ammissione del condannato al regime di semilibertà rappresentato dalla evoluzione positiva del trattamento penitenziario esso deve essere assolutamente certo ed il relativo giudizio deve essere tanto piø prudente e cauto quanto piø sia da considerare elevata l’originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e dalle modalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, del lasso di tempo già trascorso in carcere e di quello che deve ancora trascorrere fino al termine della pena. (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, dep. 2013, P.g. in proc. COGNOME, Rv. 255681 – 01); ed, inoltre delprincipio secondo cui ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato). (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285550 – 01).
In conclusione, il Tribunale ha correttamente adempiuto all’onere motivazionale in
ordine al diniego della misura alternativa della semilibertà dando conto, in concreto, dell’attuale assenza delle condizioni per il graduale reinserimento del ricorrente nella società (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME