Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEZZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale d Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 aprile 2024 respingeva le istanze depositate nell’interesse di COGNOME NOME e volte ad ottenere, alternativamente, la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la semilibertà.
Il Tribunale di Sorveglianza, premesso che l’istante doveva scontare la pena residua di mesi sei e giorni dieci di reclusione, rilevava che aveva a suo carico dieci iscrizioni a casellario e cinque pendenze avanti la Procura di Latina.
Dalle informazioni assunte presso i carabinieri emergeva una perdurante propensione a commettere reati e un’acclarata, attuale e perdurante pericolosità sociale.
Il domicilio indicato ai fini della valutazione della concedibilità della detenzione domiciliare veniva ritenuto del tutto inidoneo, in quanto isolato, privo di citofono e di copertura telefonica; il Tribunale rilevava la tardività della comunicazione del domicilio alternativo, il giorno prima dell’udienza, ragione per cui non era stato possibile acquisire le necessarie informazioni circa la sua idoneità.
Quanto, poi, all’attività lavorativa indicata ai fini di valutare la congruità de programma di reinserimento e risocializzazione ricollegato all’affidamento in prova, rilevava che in difetto dell’espletamento della prova, non sussisteva alcuna offerta di lavoro.
Avverso tale ordinanza il detenuto tramite il difensore di fiducia proponeva ricorso, che articolava in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 161 comma 1 e 656 comma 6 cod.proc.pen.
Il Tribunale avrebbe errato nel non dis orre un approfondimento istruttorio circa la idoneità del secondo domicili We’attività lavorativa indicata / e avrebbe altresì errato nel non consentire ex ar . 161 cod. proc. pen. la comunicazione della variazione di domicilio, per cui non vi è termine.
2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 47 OP nonché del difetto di motivazione in punto al rigetto della applicazione della misura dell’affidamento in prova.
Il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato la regolarità dell’attività lavorativa, né l’idoneità del domicilio da ultimo indicato; lamentava l’ erroneità della valutazione circa la idoneità del precedente domicilio e, in ogni caso, la circostanza che il rigetto dell’istanza era basato su precedenti risalenti nel tempo.
Il provvedimento impugNOME non aveva tenuto conto che le pene inflitte fino a quel momento erano tutte state scontate e che dal 2019 il condanNOME non aveva commesso altri reati.
La pericolosità, peraltro, sarebbe stata meramente desunta e non accertata; conclusivamente rilevava la illogicità della motivazione.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 47 bis e 50 OP e la erronea motivazione del diniego della concessione delle indicate misure alternative.
Da un lato, infatti, il Tribunale aveva erroneamente valutato inidoneo il domicilio indicato originariamente e non aveva valutato la idoneità del successivo domicilio senza rapportare le istanze all’esiguità del periodo di detenzione ancora da espiare.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Come è noto, infatti, ai fini della concessione della misura, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condanNOME, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
Invero, una delle condizioni fondamentali per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determiNOME la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 – 01).
La predetta valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condanNOME: il giudice, pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, deve, comunque, apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (cfr. Sez. 1 n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell’esame effettuato dagli organi dell’osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa valutazione degli elementi esaminati dall’equipe o sulla base di elementi diversi, da questa non valutati.
1.2 In ossequio ai sopra richiamati principi, la motivazione dell’impugNOME provvedimento è composita e non fondata unicamente sull’inidoneità del domicilio, ovvero sul superamento o meno del periodo di prova.
Il Tribunale ha valutato tutti gli elementi rilevanti, li ha rapportati fra loro e h dato Preponderante rilievo alla perdurante pericolosità sociale ricavabile da plurimi elementi, quali il numero di precedenti anche recenti, la commissione di un reato nel corso della detenzione, nonché di un reato di evasione.
1.3 Quanto, poi, alla doglianza relativa alla omessa istruttoria sul nuovo domicilio comunicato solo il giorno prima dell’udienza, ovvero circa il datore di lavoro del COGNOME si osserva che in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie. (Sez. 5, Sentenza n. 5458 del 09/01/2018)
La giurisprudenza di questa Corte è infatti prevalentemente orientata nel senso per cui la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio (come avvenuto nel caso di specie), non è assoggettata al termine dei cinque giorni antecedenti all’udienza, in quanto lo stesso è previsto dalle norme menzionate per il solo deposito delle memorie (ex multis, Sez. 1, n. 3679 del 19 maggio 2000, Rv. 216280; Sez. 5, n. 43382 del 19 settembre 2013, COGNOME e altro, Rv. 258661; Sez. 3, n. 50200 del 28 aprile 2015, COGNOME, Rv. 265935; Sez. 1, n. 19218/16 del 30 novembre 2015, Rv. 267359).
1.4 Quanto alla verifica dell’effettività dell’attività lavorativa, in ogni caso, Tribunale ha motivato sul punto, dando conto della pendenza del periodo di prova al momento delle decisione e quindi della sostanziale ininfluenza di tale dato; anche con riguardo al domicilio, il Tribunale, pur dando atto della mancanza di istruttoria in relazione alla idoneità del domicilio da ultimo indicato, ha sottolineato che in ogni caso le ragioni del rigetto riposavano non su tali elementi, bensì sulla pericolosità sociale e sulla tendenza a delinquere del condanNOME, aspetti che certamente non sarebbero venuti meno anche nel caso in cui il domicilio indicato si fosse rivelato idoneo.
Quindi il mancato approfondimento su tale elemento si appalesa del tutto ininfluente sull’apparato motivazionale impugNOME che mantiene una sua perfetta tenuta logica.
Se, infatti, esiste un diritto alla prova, deve essere ribadito il condiviso principio secondo cui tale diritto trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti; per questo, il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame,Rv. 267559).
Nel caso di specie, come visto, il Tribunale ha esplicitamente motivato in ordine alla irrilevanza – ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione – della eventuale disponibilità di un domicilio idoneo, in presenza di fattori negativi di preponderante peso, quali quelli indicati, né il ricorrente ha esplicitato le contrarie ragioni che avrebbero consentito nel caso di istruttoria sul punto al Tribunale di sorveglianza di pervenire ad una decisione diametralmente opposta.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Presidente
NOME COGNOME
TE SUPPE’VA 01 CASSAZIONE