Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14100 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/03/1980
avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 24 settembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le istanze presentate nell’interesse di NOME COGNOME di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, a causa della persistenza della pericolosità del soggetto, legata ai precedenti penali, anche commessi dopo alcuni periodi di carcerazione e di restrizione domiciliare, nonchØ all’assenza di ravvedimento.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione agli artt. 27 Cost., 47, 47-ter e 51-ter O.P., in quanto il giudice ha fondato le ragioni del rigetto unicamente sulla precedente negativa esperienza provvisoria di affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari. Non risultano, peraltro, a carico del Ghirasam pendenze giudiziarie, per cui il giudice avrebbe dovuto tener conto del casellario giudiziale e del certificato di carichi pendenti e non delle segnalazioni riportate nella relazione della polizia giudiziaria. NØ risulta che il condannato sia mai stato soggetto a misure restrittive della libertà personale.
In relazione ai contatti con soggetti pregiudicati, poi, il ricorrente sottolinea che egli si Ł limitato a frequentare gli unici familiari presenti sul territorio, essendogli rese difficoltose altre frequentazioni
data la barriera linguistica.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuta con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini del riconoscimento delle misure alternative occorre rispettare i limiti quantitativi posti dalla legge e superare un vaglio positivo circa la sussistenza di elementi che denotino il ravvedimento del condannato e l’assenza di pericolosità sociale. La giurisprudenza Ł costante nel ritenere che la mancata ammissione degli addebiti non sia di per sØ sola ostativa alla concessione delle misure alternative, poichØ Ł sufficiente che il condannato abbia accettato la sanzione, denotando l’inizio di un percorso di ravvedimento che renda favorevole una prognosi di reinserimento sociale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
Pertanto, il giudice Ł chiamato a valutare la natura e la gravità dei reati da espiare, ma anche il comportamento successivo tenuto dal reo, al fine di vagliare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, idonea alla concessione di una misura alternativa alla detenzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Rv. 285855 – 01).
Ne consegue che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, da un lato occorre valutare gli elementi negativi, quali la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, dall’altro gli elementi positivi, ossia la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato, per cui si ritiene sufficiente l’avvio di un processo critico e non la piena revisione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151 – 01).
Tuttavia, la tenuta di un comportamento formalmente corretto non Ł sufficiente a denotare l’inizio di un percorso critico, poichØ potrebbe essere rilevata l’indifferenza alle attività trattamentali e il rifiuto della rieducazione, divenendo un’attività meramente passiva e non indicativa, dunque, di una revisione critica (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Rv. 284065 – 01).
In tema di detenzione domiciliare, peraltro, dopo il superamento del primo giudizio sull’idoneità della misura a contenere la pericolosità del condannato, il giudice Ł chiamato ad effettuare anche un giudizio sull’idoneità del domicilio indicato.
Poste tali premesse, il Collegio non può che rilevare che il Tribunale di sorveglianza di Palermo non Ł incorso nel vizio censurato dal ricorrente, in quanto Ł stato fatto buon governo dei principi suindicati e la motivazione dell’ordinanza impugnata non Ł affetta da illogicità.
Invero, il giudice ha ritenuto di dare prevalenza agli elementi negativi, emergenti dall’informativa degli organi di pubblica sicurezza e ricollegabili alle frequentazioni con soggetti con pregiudizi di polizia; se Ł pur vero che i fatti segnalati sono in parte confluiti in sentenze per le quali deve ora scontare la condanna e in altra parte in procedimenti di cui non si conosce l’esito, dal loro esame il Tribunale di sorveglianza ha congruamente tratto elementi dimostrativi della propensione del condannato a reiterare condotte illecite o meritevoli di indagine tra il 2011 e il 2018. Le frequentazioni, per quanto possano essere variamente giustificative, sono state congruamente ritenute allarmanti.
A tali elementi si aggiunge la mancata adesione al programma terapeutico provvisorio presso il Sert di Canicattì, che Ł comportamento successivo alla commissione del reato, correttamente
valutabile ai fini della prognosi di affidabilità rispetto all’osservanza delle prescrizioni.
Siffatto quadro non Ł scalfito dalla circostanza che il Ghirasam abbia ottenuto dei semestri di liberazione anticipata, non essendo sovrapponibili i requisiti delle misure alternative a quelli valutabili ai fini della concessione del suddetto beneficio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 21/09/1994, Rv. 199968 – 01), e avendo il Tribunale di sorveglianza correttamente motivato sui profili piø squisitamente correlati alla concedibilità delle misure alternative alla detenzione.
Sebbene non sussista una presunzione di non concedibilità sulla base della gravità dei reati commessi, che andrebbe contro il principio di rieducazione della pena, non emergono nel caso di specie elementi positivi trascurati dall’ordinanza impugnata, nØ argomenti decisivi per scardinare la sua tenuta motivazionale, ricavandosi dal ricorso nel resto una mera richiesta di rivalutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ne consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME