Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35628 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha disatteso l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare, presentata da
XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 12/01/2022, passata in giudicato il 12/05/2023, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e calunnia.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 Cost., 47, 47ter e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Sostiene la difesa non esser stata adeguatamente considerata la positiva condotta serbata dal ricorrente, attestata dall’atteggiamento collaborativo assunto in carcere, oltre che dalla disponibilità ad intraprendere un percorso di recupero e, infine, dall’esistenza di documentazione inerente alla possibilità di impiego, sebbene circoscritto a soli due mesi. NØ si Ł valorizzata la manifestata volontà di intraprendere un percorso di risocializzazione, attraverso l’ingresso in una comunità terapeutica, specializzata nella cura delle dipendenze da alcol e da sostanze stupefacenti.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla rappresentata opportunità lavorativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta fonda il rigetto dell’istanza sulla ritenuta perdurante pericolosità sociale del soggetto, desumibile sia dalla grave natura del fatto commesso, sia dalle ulteriori condanne annotate nel certificato del casellario giudiziale; si salda a tali dati, infine, il fatto che il ricorrente si sia reso protagonista di ulteriori reati, successivamente alla concessione di misure alternative. Il Tribunale riporta, inoltre, la negazione di ogni responsabilità circa i reati commessi, proveniente dal condannato.
La difesa ha depositato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l’accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una richiesta finalizzata alla concessione di misure alternative, avanzata da un soggetto che si trova in espiazione di una condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, riportata per i reati di violenza privata, lesioni aggravate e calunnia; il fine pena Ł attualmente fissato al mese di settembre del 2026.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa sostiene non esser stata considerata la condotta collaborativa tenuta in carcere dal condannato; non sarebbe stato adeguatamente valorizzato, inoltre, il percorso di emenda dallo stesso già compiuto. Con il secondo motivo, ci si duole invece di un difetto di motivazione, quanto alla rappresentata opportunità lavorativa.
Le due doglianze, a ben vedere, si muovono su piani tra loro strettamente correlati e si prestano, quindi, ad una agevole trattazione congiunta.
2.2.Nell’avversata decisione, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto, in primo luogo, una valutazione di carattere generale, inerente al profilo della persistente pericolosità del soggetto, che ha ritenuto tale da non rendere quest’ultimo meritevole dell’accesso ad alcuna misura alternativa. Ad onta della specifica deduzione difensiva, il provvedimento impugnato non si Ł arrestato alla mera considerazione della gravità dei fatti posti in essere dal condannato, ma ha compiutamente analizzato il dato della commissione di ulteriori reati, ad opera di questi, anche all’indomani dell’ottenimento di misure alternative.
Si Ł dato poi atto della avvenuta presa in carico del condannato, ad opera del Ser.D. (nell’anno 2022, con ultimo accesso a marzo 2024, per abuso di alcool; con visita del 05/05/2025, culminata nel riscontro di un ‘disturbo di adattamento con umore depresso’ e, in precedenza, con diagnosi di ‘depressione nevrotica’). ¨ anche utile evidenziare – sotto quest’ultimo profilo – come la difesa affermi la volontà del ricorrente di procedere a un inserimento in comunità terapeutica; tale affermazione, però, Ł restata ferma alla soglia delle asserzioni generiche e indimostrate, risultando carente qualsivoglia elemento a sostegno della stessa.
2.3. A fronte di tale struttura motivazionale, la difesa dipana censure interamente versate sul piano del fatto e che sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen.
Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,
perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo Ł ravvisabile nella motivazione sviluppata nell’avversata decisione, che Ł invece lineare ed esaustiva, oltre che priva di spunti di illogicità o contraddittorietà e, quindi, meritevole di rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
2.4. Il secondo motivo aggredisce la ritenuta insufficienza della dedotta opportunità lavorativa, che il ricorrente ha posto a corredo dell’istanza; la conclusione raggiunta dal Tribunale di sorveglianza trae alimento, essenzialmente, dal fatto che venga rappresentata una possibilità di impiego in campo agricolo stagionale, che quindi occuperebbe il condannato per soli due mesi. Secondo la prospettazione difensiva, Ł vero che trattasi di una occasione lavorativa circoscritta a un arco temporale di soli due mesi; ciò sarebbe connaturato, però, alla natura stessa dell’attività che il condannato andrebbe ad espletare, che si colloca nel settore agricolo e che, pertanto, Ł ontologicamente legata alla stagionalità e all’andamento meteorologico.
Anche in ordine a tale specifico aspetto, allora, vengono in rilievo censure difensive che invitano a una nuova valutazione legata al merito.
In disparte tale aspetto, il nucleo centrale del provvedimento impugnato Ł costituito dalla ritenuta non meritevolezza di misure alternative, da parte del condannato. Tale elemento, evidentemente, esprime una valutazione negativa di carattere globale, così inevitabilmente ricomprendendo in sØ anche il versante della inadeguatezza dell’attività lavorativa suddetta; il profilo di carattere specifico, dunque, non può che rimanere assorbito nella valutazione di piø ampia portata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.