Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigetta l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale – avanzata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di quattordici anni di reclusio inflitta per i reati di omicidio, lesione personale e porto illegale di arma c da sparo, e scadente nel giugno 2026 – ammettendo tuttavia il condannato a regime di semilibertà.
Il Tribunale giungeva a tale determinazione, previa ricognizione del passat giudiziario del reo e degli esiti, incoraggianti, ma bisognosi di ulteriori ver del trattamento rieducativo, e quindi sulla base di una conseguente favorevo prognosi di proficuo reinserimento sociale esclusivamente tramite le più rig prescrizioni della misura alternativa invocata in via gradata.
Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore fiducia, censurando la decisione adottata nella parte ritenuta non satisfattiva
Nel motivo unico il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittori di motivazione. A base del diniego di affidamento in prova sarebbero state pos la gravità dei commessi reati, la scarsa capacità di autocontrollo da essi riv e la necessaria gradualità del percorso di reinserimento sociale. Le prime valutazioni sarebbero, tuttavia, in contrasto con le risultanze del giudiz cognizione. I fatti di sangue nascevano, infatti’ come reazione ad un’aggressio ingiusta, messa in atto ai danni del condannato, che si sarebbe difeso in mis proporzionata. Quanto al requisito della gradualità, esso era riscontrab avendo il condannato usufruito di permessi premio ed essendo stato ammesso al lavoro all’esterno. Il suo reinserimento sociale sarebbe già in atto, anche g al contesto familiare di riferimento, e solo l’affidamento in prova sarebbe sta grado di assecondarlo ulteriormente, in funzione del conseguimento pieno dell’obiettivo rieducativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazio discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuo ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al benefici
richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento social molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01).
Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli or deputati all’osservazione del condannato medesimo – ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse – deve apprezzare le riferite informazioni sul personalità e sulla condotta di vita, parametrandone la rilevanza ai fini decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di per pericolosità dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 2700 01).
Nella specie, il Tribunale di sorveglianza – muovendo dal dato storic della condanna, pronunciata sul presupposto che non ricorresse la dedott legittima difesa – ha espressamente preso in esame le risultanze del trattame penitenziario, cogliendo indici di un proficuo percorso rieducativo del condanna e ritenendo purtuttavia, alla luce di una valutazione complessiva e in un’ot ineccepibilmente prudenziale, di ammettere il detenuto alla sola misu alternativa più contenitiva, giudicata quella maggiormente GLYPH idonea ad assecondare, allo stato, il processo di risocializzazione del condannato.
A tali conclusioni, né illogiche né contraddittorie, il ricorrente op argomenti di merito, estranei all’ambito della cognizione che questa Corte p esercitare. Per i condannati per reati gravi, il principio di progre trattamentale e la gradualità nell’accesso alle misure alternative orientan resto correttamente, in linea di principio, la discrezionalità della magistra sorveglianza.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 19/12/2023