Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di semilibertà avanzata da COGNOME NOME.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini concessione delle più ampie misure alternative, pur non potendosi prescinder dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sogge tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali de medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicaz negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudiz prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di reci (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tem misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizz delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimen rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rili senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è interv condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una comp revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai ri dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critic stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, R 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiet quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premi attraverso i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato.
Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misur alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono eme elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritener necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di a esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad ade alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il
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commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).
3.2. Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla valutazione dell’equipe di osservazione e trattamento dell’Istituto di detenzione che ha elaborato un piano di trattamento solo intramurario, da attuare mediante i permessi premio, pur dando atto della regolarità del comportamento, dell’ammissione delle proprie responsabilità e dell’impegno nelle attività trattamentali interne.
Il ricorso è, sul punto, inammissibile perché formula doglianze generiche sulla valutazione del Tribunale, il quale richiama e condivide quella dell’equipe trattamentale.
Del resto, il ricorso riporta erroneamente che l’equipe avrebbe espresso una valutazione positiva per la concessione della misura alternativa, mentre l’ufficio conclude, in realtà, favorevolmente soltanto per i permessi premio.
3.3. Più in generale, le critiche, che non attengono alla logicità della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, sono inammissibili perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che, seppure in modo sintetico e facendo richiamo alla valutazione dell’equipe, evidenzia la necessità di procedere a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti (che avevano condotto alla revoca della semilibertà in precedenza concessa), ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà di tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l’ambiente sociale extra carcerario, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadeguati al percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata.
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.