Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10721 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 16/03/1976
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova, dolendosi d fatto che la decisione reiettiva si fondasse unicamente su precedenti penali risalenti ne tempo, e non tenesse conto de della successiva condotta di vita del condannato che ha un regolare lavoro, presta assistenza alla madre anziana, ha manifestato un atteggiamento critico verso il suo passato;
Letta la memoria telematicamente depositata dal difensore del ricorrente;
Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori d ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20 COGNOME, Rv. 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha osservato come la revisione critica rispetto ai fatti commessi fosse generica e non adeguatamente riscontata; che COGNOME avesse pendenze per fatti anche recenti e che nell’informativa dei Carabinieri acquisita si desse atto di una perdurante e attuale capacit criminale del ricorrente, che aveva anche più volte violato le prescrizioni imposte con provvedimenti restrittivi di natura cautelare.
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendí dell’ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2025