Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5640 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (alias NOMECOGNOME nato in GEORGIA il 20/07/1991
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
con riferimento all’affidamento in prova, gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che Ł coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che ‘l’affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell’osservazione della personalità, sicchØ la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l’indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione’ (Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), non essendo peraltro manifestamente illogico aver ritenuto che la eventuale disponibilità di una attività lavorativa da parte del condannato avrebbe svolto una efficacia contenitiva della volontà a delinquere dello stesso;
con riferimento alla detenzione domiciliare, gli argomento dedotti nel secondo motivo di ricorso non sono conferenti con il provvedimento impugnato, atteso che nel caso in esame l’istanza di misura alternativa era in ogni caso inammissibile, come correttamente dichiarata dal Tribunale di sorveglianza, per mancato rispetto del limite massimo di due anni di pena da espiare previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. (istanza presentata il 24 febbraio 2024, fine pena: 16 settembre 2026; sulla circostanza che il limite massimo di pena da espiare costituisca presupposto
di ammissibilità della istanza e debba essere esistente, pertanto, alla data della stessa, v. Sez. 1, Sentenza n. 27136 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286607);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME