Misure Alternative: La Cassazione Sbarra la Strada ai Ricorsi Generici
Le misure alternative alla detenzione rappresentano uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione rigorosa da parte del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’appello contro un provvedimento di diniego, sottolineando come un ricorso generico, che mira solo a una nuova valutazione dei fatti, sia destinato all’inammissibilità.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta al Diniego
La vicenda ha origine dalla richiesta di un condannato di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione, nello specifico l’affidamento in prova al servizio sociale. L’istanza è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Roma, l’organo competente a decidere in materia. Quest’ultimo, dopo aver esaminato gli atti e valutato la posizione del soggetto, ha rigettato la richiesta. La decisione dei giudici di sorveglianza si fondava su due elementi cruciali: la significativa “caratura criminale” del richiedente e l’assenza di concrete e credibili “prospettive rieducative”. In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che il percorso di reinserimento proposto non fosse idoneo a contrastare la pericolosità sociale del soggetto e a garantire le finalità di prevenzione.
L’Appello in Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Ritenendo ingiusta la decisione, il condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato che il ricorso non individuava specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Al contrario, l’appello si limitava a contestare la valutazione di merito, tentando di provocare una nuova e non consentita analisi dei presupposti per la concessione della misura, un compito che spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso sulle Misure Alternative è Stato Rifiutato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta. Ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione, formulando un giudizio “congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria”. La valutazione sulla caratura criminale e sulla mancanza di prospettive rieducative è stata considerata ben fondata e sufficiente a giustificare il diniego della misura. Secondo gli Ermellini, concedere la misura alternativa in un simile contesto sarebbe stato contrario alle finalità di prevenzione speciale, che mirano a impedire che il condannato commetta nuovi reati. La decisione si allinea a un orientamento consolidato della stessa Corte, che nega l’accesso al giudizio di legittimità per quei ricorsi che, di fatto, chiedono una rivalutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta per il ricorrente non solo la conferma del diniego della misura, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Il principio di diritto che emerge con forza è chiaro: chi intende impugnare in Cassazione un diniego di misure alternative deve essere in grado di dimostrare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione palesemente illogica), non potendo limitarsi a criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di sorveglianza.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifici errori di diritto nell’ordinanza impugnata, ma mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare la misura alternativa?
Il Tribunale di Sorveglianza ha basato la sua decisione sulla “caratura criminale” del richiedente e sull’assenza di concrete prospettive rieducative, ritenendo che questi elementi rendessero la misura richiesta inidonea a raggiungere le finalità di prevenzione speciale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza dell’Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione presentata da NOME COGNOME.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che la caratura criminale di Chiacchera e l’assenza di prospettive rieducative imponevano di ritenere la misura alternativa richiesta indoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, NOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.