Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a CHIETI il 30/11/1996
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila il 29 aprile 2025, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e delle relazioni UEPE acquisite dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione si incentra su doglianze riproduttive di profili censori adeguatamente vagliati con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di NOME COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (tra le altre Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.