Misure Alternative: Inammissibile il Ricorso Basato sul Riesame della Personalità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, negata dai giudici di merito e contestata dal ricorrente con argomenti che, secondo la Suprema Corte, esulavano dai suoi poteri di valutazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo alla pena di un anno di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno, la quale rigettava anche la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, in sostanza, una errata valutazione da parte della Corte territoriale riguardo alla sua personalità e, di conseguenza, alla sua idoneità a beneficiare di un percorso sanzionatorio alternativo al carcere.
La Decisione sulla Concessione di Misure Alternative
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il Divieto di Riesame del Merito
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorrente chiedeva di fatto un riesame complessivo della vicenda e una nuova valutazione della sua personalità, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla mancata concessione delle misure alternative era già stata vagliata dalla Corte d’Appello nel pieno rispetto delle regole logiche e delle risultanze processuali.
La Valutazione sulla Personalità del Ricorrente
I giudici di merito avevano negato le misure sostitutive sulla base di una valutazione prognostica negativa. In particolare, dalla sentenza impugnata emergeva come il soggetto fosse “sistematicamente e caparbiamente proteso a disattendere le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria”. Questo comportamento ostinato è stato considerato un elemento decisivo per ritenere impossibile l’applicazione di misure che si fondano sulla fiducia e sulla collaborazione del condannato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente rispettosa del compendio probatorio e dei criteri legali (artt. 20-bis e 133 c.p.). La decisione di negare le misure non è stata arbitraria, ma fondata su una circostanza specifica e correttamente evidenziata: la tendenza del ricorrente a violare sistematicamente le regole. Questa valutazione, essendo immune da vizi logici o giuridici, non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’appello alla Corte di Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti. Per quanto riguarda le misure alternative, la decisione conferma l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nel valutare la personalità del condannato e la sua affidabilità. Un comportamento passato caratterizzato da un’inosservanza sistematica delle prescrizioni giudiziarie costituisce un valido e solido motivo per negare l’accesso a benefici che presuppongono un percorso di reinserimento sociale responsabile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva un riesame complessivo della vicenda processuale e una nuova valutazione della personalità del condannato, attività che rientrano nel giudizio di merito e sono precluse alla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la contestazione della mancata concessione delle misure alternative alla detenzione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse valutato erroneamente la sua personalità e la sua idoneità a beneficiare di tali misure.
Cosa ha impedito la concessione delle misure alternative secondo i giudici?
Secondo i giudici, la concessione delle misure alternative è stata impedita dalla personalità del condannato, il quale è risultato essere ‘sistematicamente e caparbiamente proteso a disattendere le prescrizioni’ imposte dall’Autorità Giudiziaria. Questa valutazione prognostica negativa ha reso impossibile l’applicazione di misure sostitutive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SARNO il 17/05/1984
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto che il ricorso in esame chiede il riesame complessivo della vicenda processuale, che, relativamente alla mancata concessione delle misure alternative di cui all’art. 20-bis cod. pen., risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che la Corte di appello di Salerno compiva una valutazione prognostica pienamente rispettosa del compendio probatorio e della personalità di NOME COGNOME evidenziando l’impossibilità di applicare le misure sostitutive invocate, tenuto conto dei parametri dosimetrici di cui al combinato disposto degli artt. 20-bis e 133 cod. pen., resa evidente dalla circostanza, correttamente richiamata a pagina 5 della sentenza impugnata, che COGNOME era «sistematicamente e caparbiamente proteso a disattendere le prescrizioni impostegli dall’A.G. ».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.