Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11647 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzione domiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reato di furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale di Messina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero stati trascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio di un percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamento personale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e, conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico negativo;
ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione Ł rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di pena e la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili di illogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione a nessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello in esecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) e
l’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì la necessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con graduale sperimentazioneall’esterno;
considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, nØ ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come Ł corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, Ł giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l’avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;
ritenuto, pertanto, che tale decisione Ł conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta Ł codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui Ł ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.