Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36678 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di misura alternativa introdotte da XXXXXXXXXXXXXXX.
Va premesso che l’attuale esecuzione ha ad oggetto una sentenza di condanna per importazione illecita di stupefacenti, condotta avvenuta in data 26 ottobre 2011.
In motivazione il Tribunale osserva che dall’esame del certificato penale emerge una costante tendenza del XXXXXXXXalla riproposizione di condotte illecite, specie nel settore del commercio di sostanze stupefacenti. Si compie riferimento a condotte tenute nel 2014 e nel 2016. Da ciò la considerazione per cui nemmeno le precedenti esperienze di sottoposizione a misure alternative hanno sortito un effetto di reale revisione critica dei propri comportamenti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa evidenzia che la ricostruzione degli episodi delittuosi in tema di stupefacenti Ł viziata. In particolare, il fatto in attuale esecuzione Ł del 2011 ed Ł antecedente agli episodi verificatisi nel 2014 e nel 2016, episodi che hanno visto applicata la misura alternativa dell’affidamento in prova (provvedimenti emessi nel 2018 e nel 2019) con esito positivo.
Non vi Ł stata, dunque, alcuna ‘ricaduta nel reato’, come sembra dedursi dalla lettura del provvedimento impugnato, in epoca posteriore alla applicazione di misure alternative per i fatti commessi tra il 2014 e il 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal
pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione.
Tuttavia, nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo – in via generale – di indicare in modo analitico e coerente tutte le fonti di conoscenza in punto di evoluzione della personalità, senza trascurare – pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gli elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
Va inoltre considerato: a) che l’esistenza di una specifica manifestazione di condotta antisociale Ł ovviamente ‘presupposta’ in virtø della intervenuta condanna e il livello di pericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l’istituto dell’affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 47 Ord. pen., a favorire il recupero del condannato; b) che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (v. per tutte Sez. 1, n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, Rv. 277924).
Ai principi sin qui richiamati non si Ł attenuto il Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata.
Ed invero, la decisione muove da un travisamento della sequenza temporale dei fatti delittuosi e delle forme di espiazione – così come evidenziato anche nella requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – atteso che l’esecuzione odierna riguarda una condotta antecedente rispetto a quelle già giudicate e già espiate (come risulta dallo stesso certificato penale) attraverso l’esperienza della sottoposizione a misura alternativa.
Risulta, pertanto, del tutto fallace la considerazione di ‘inaffidabilità’ del Nocella espressa nel provvedimento impugnato, con necessità di globale rivalutazione della domanda, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 23/09/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.