Misure alternative e ricorso: quando è inammissibile
Le misure alternative alla detenzione rappresentano un pilastro fondamentale del sistema penitenziario, mirando al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e la decisione del Tribunale di Sorveglianza può essere oggetto di ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso che si limitava a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice.
I Fatti del Caso
Un individuo condannato presentava ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, che aveva respinto le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. La decisione del Tribunale si basava su una valutazione negativa circa la probabilità di recidiva del soggetto.
Nello specifico, i giudici di sorveglianza avevano evidenziato diversi elementi ostativi:
* I precedenti penali e le pendenze a carico del condannato.
* Le informazioni negative trasmesse dagli organi di polizia, che indicavano un inserimento dell’individuo in un clan mafioso.
* L’assenza di un serio percorso di revisione critica rispetto alle sue passate scelte di vita devianti.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale aveva concluso che fosse necessaria la prosecuzione dell’osservazione in carcere prima di poter considerare l’ammissione a una misura alternativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Misure Alternative
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le doglianze del ricorrente non riguardavano una violazione di legge o un vizio di motivazione, ma sollecitavano un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti. Tale attività, definita “giudizio di merito”, è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al “giudizio di legittimità”, ovvero al controllo sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione “adeguata e non manifestamente illogica” per respingere le richieste. Il ragionamento del giudice di primo grado era compiuto e coerente, avendo esaminato in modo approfondito tutti gli elementi a disposizione.
Il ricorrente, invece di evidenziare errori di diritto o palesi illogicità nel percorso argomentativo del Tribunale, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Questo tipo di richiesta è, per sua natura, inammissibile.
La Corte ha quindi affermato che il ricorso era “manifestamente infondato”, in quanto cercava di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto che il giudice a quo aveva coerentemente utilizzato per negare le misure richieste.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un esame nel merito, il ricorso deve basarsi su specifiche censure di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico evidente nella motivazione.
Le implicazioni pratiche sono significative. Un ricorso basato unicamente sul dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza è destinato all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché il Tribunale di sorveglianza ha negato le misure alternative al condannato?
Il Tribunale ha negato le misure perché non ha potuto formulare una prognosi favorevole di non recidivanza, a causa dei precedenti penali, delle pendenze giudiziarie, delle informative di polizia che lo collegavano a un clan mafioso e della mancanza di un serio percorso di revisione critica del suo passato.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente non riguardavano violazioni di legge, ma chiedevano una differente valutazione dei fatti, un’attività di merito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha tra l’altro respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti e delle pendenze risultanti a suo carico, delle negative informazioni trasmesse dai competenti organi di polizia (dalle quali egli risulta inserito nel clan mafioso operante in Vibo Valentia) e del mancato inizio di un serio processo di revisione critica rispetto alle pregresse scelte devianti, di talché è stata evidenziata la necessità della prosecuzione dell’osservazione inframuraria prima dell’eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione;
Rilevato pertanto che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (e inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue richieste;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.