Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina dichiarava inammissibili le richieste di cui all’art. 47-ter, comma-1 bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, (Ord. pen.) e rigettava le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà proposte ai sensi RAGIONE_SOCIALEi artt. 47 e 50 Ord. Pen. presentate da NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, comma 1, preleggi e 73 comma 3, Cost., 2 cod. pen., 3 e 25 Cost., 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo della I. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. Cartabia), da ritenersi immediatamente applicabile, in quanto contenente norme sostanziali più favorevoli.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità della legge Cartabia, ritenendo che in base all’art. 10, comma 1, preleggi e 73, comma 3, Cost., la legge non è obbligatoria prima del termine della vacatio, termine differito espressamente fino al 30 dicembre 2022 dall’art. 7 del decreto legge n. 162 del 2022. La nuova normativa sarebbe immediatamente applicabile, in quanto più favorevole. L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 si riferirebbe alle sole norme processuali contenute nel capo III “della legge n. 689 del 1989”, ma non a quelle di natura sostanziale.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e all’art. 53 della legge n. 689 del 1989. Sarebbe erronea la ritenuta inammissibilità dell’istanza di accesso al beneficio di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, dovendosi tenere conto, per le ragioni suesposte del limite di quattro anni previsto dal novellato art. 53 della legge n. 689 del 1981.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) in relazione all’art. 71-bis, comma 3, Ord. Pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 47, Ord. Pen. in combinato disposto con l’art. 27, comma 3, Cost. Il Barella da anni risiede a Nairobi (Kenya), dove prestava stabilmente attività lavorativa ed era, per tale motivo, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE) dal 21 febbraio 2018. L’imputato, stante la difficoltà di rientrare in Italia (a causa dei postumi del Covid.19) per sottopors all’intervista con l’assistente sociale dell’RAGIONE_SOCIALE / aveva chiesto di effettuare tale adempimento con modalità telefonica o telematica, in modo che l’RAGIONE_SOCIALE potesse così elaborare il relativo programma di trattamento. Il Tribunale non aveva dato risposta a tale richiesta. Il provvedimento sarebbe stato emesso sostanzialmente in assenza dell’acquisizione in udienza dei documenti relativi all’osservazione e al trattamento dell’istante. La decisione sarebbe stata emessa in assenza dell’osservazione della
personalità e dei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, ovvero di accertamenti ritenuti indispensabili proprio al fine di operare una compiuta ed esaustiva valutazione della “ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa”.
2.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 71, comma 3, 47, 47-ter, 50 Ord. pen. Il Tribunale avrebbe valorizzato la condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., obliterando la circostanza che / nell’ambito di tale procedimento, in appello, il COGNOME era stato assolto – con la formula “perché il fatto non sussiste” – da detto reato e che l’ultimo fatto di reato di cui al citato procedimento penale era stato commesso 11 15 febbraio 2013 e non già nel 2015. Il ritenere non necessaria l’intervista con l’RAGIONE_SOCIALE e gli esiti dell’osservazione svolto da personale di tale ufficio, avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione nella valutazione delle informazioni derivati dai carichi pendenti e dalla Questura. Il giudizio di pericolosità sociale non doveva fondarsi esclusivamente sui precedenti penali, prescindendo dalla valutazione del comportamento attuale del condannato.
2.5. Con il quinto motivo, il difensore deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 71, comma 3, 47, 47-ter, 50, Ord. pen., 1, 3 e 35 Cost. La concessione della misura dell’affidamento in prova da eseguirsi in Italia, avrebbe comportato per il COGNOME la perdita del lavoro, privandolo dell’unica fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia e i nel contempo/ avrebbe frustrato la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a cui deve tendere l’esecuzione della pena. Sempre nel corso della medesima memoria, veniva in ogni caso manifestata la disponibilità dell’istante ad eseguire la misura alternativa in Italia, nel caso di denegata concessione di eseguirla presso il proprio Stato di residenza.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALEi artt. 10, comma 1, delle preleggi e 73, comma 3 Cost., la legge non è vigente, quindi produttiva di effetti, prima del decorso del termine della vacatio e l’art. 7 del d.l. n. 162 del 2022 ha espressamente determinato il differimento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia al 30 dicembre 2022. Le nuove sanzioni sostitutive, comunque, non avrebbero trovato applicazione anche se la nuova normativa fosse stata in vigore al momento della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza per il limite del giudicato. La richiesta, quale sanzione sostitutivadella detenzione domiciliare, concedibile in caso di pena inferiore
ad anni quattro di reclusione, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, può essere presentata dinanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente, solo se, all’entrata in vigore del decreto, sia pendente procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza. L’ostatività dell’intervenuto giudicato per tutte le sentenze comprese nel cumulo impedisce l’applicazione della nuova normativa ai sensi dell’arta, comma 4, cod. pen.
Ritenuta esclusa l’applicabilità della sanzione sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, il secondo motivo risulta anche esso manifestamente infondato. È, infatti, corretta l’inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 47, comma bis Ord. pen., atteso che la pena da espiare, superiore a due anni di reclusione, non consente l’accesso al beneficio invocato.
Il terzo e quarto motivo, entrambi infondati, possono essere trattati congiuntamente in virtù della loro connessione.
4.1. Va, sul punto ( premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è la principale misur alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost. Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all’affidamento, è l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, COGNOME, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/6/1995, NOME, Rv. 202413). Non si configurano, come ragioni ostative decisive, la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEi addebiti (occorrendo piuttosto valutare, nella citata prospettiva evolutiva, se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli: Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, COGNOME, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, COGNOME, Rv. 257001; Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, COGNOME, Rv. 255653).
4.2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non sussistenti le condizioni per riconoscere al ricorrente i benefici dell’affidamento in prova al servizio sociale né tantomeno della semilibertà, basandosi correttamente sull’analisi delle vicende che hanno portato alle condanne da espiare. In particolare, è stata considerata la sentenza relativa al favoreggiamento in favore di COGNOME NOME, esponente
verticistico di un’organizzazione di tipo mafioso riconducibile a RAGIONE_SOCIALE operante nella fascia tirrenica della città di Messina. Il Tribunale ha poi valorizzato le condotte successive ai reati per cui sono stati richiesti tali benefici. Al riguardo, i giudici han evidenziato la sua sottoposizione a un periodo di custodia cautelare in carcere per art. 416 cod. pen. e per più ipotesi di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, fatti per cui poi è stato condannato in appello ad anni cinque e mesi quattro di reclusione. Nel 2017 è stata disposta la misura della custodia in carcere nell’ambito dell’operazione “Beta”, indagine che ha visto coinvolti anche professionisti e imprenditori come il COGNOME, ritenuti legati a vario tit9lo alla famig mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“. In relazione a tale procedimento / gli-è’statd; contestati i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., commesso in epoca posteriore o prossima al 2015 a Messina e quelli di cui agli artt. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991. Per tali fatti, il COGNOME stato condannato in primo grado a 13 anni, ridotti in appello ad anni due e mesi otto di reclusione (con l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.). Va, dunque data continuità all’arresto di questa Corte rappresentato da Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Rv. 279581, secondo cui “in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione RAGIONE_SOCIALEi operatori del servizio sociale)”.
4.3. Il Tribunale, infine, ha giustamente considerato che l’imputato vive a Nairobi, per cui non ha alcuna progettualità in Italia, come invece richiesto dalla normativa vigente, ritenendo correttamente che, sulla base dei precedenti penali e giudiziari in assenza di alcuna emenda, non potessero ricorrere i presupposti per la concessione dei benefici richiesti, dando rilievo assorbente a tali vicende, rappresentative dell’estrema pericolosità sociale del condannato, senza neanche dare rilievo il mancato colloquio con il servizio sociale.
5. Rispetto all’ultimo motivo, anche esso infondato, la decisione impugnata ha fatto buon governo delle norme in materia come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte; infatti, è stato affermato che gli uffici di esecuzione penale esterna sono deputati a svolgere la loro attività non soltanto in ambito nazionale (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144), facendo riferimento alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive, potendosi così ammettere il condannato all’affidamento in prova ai serv sociali in uno RAGIONE_SOCIALEi Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Rv. 275807). Tuttavia, tale normativa riguarda esclusivamente i paesi dell’Unione europea che abbiano dato attuazione alla decision quadro sopraindicata. Il Kenya non ha aderito all’Unione europea e, allo stato, esiste una convenzione di tal genere con l’Italia volta a dare esecuzione alle mi alternative alla detenzione in quel Paese.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente