Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 08/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto le domande di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate da NOME COGNOME, con riferimento alla pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo della locale Procura della Repubblica emesso in data 10 maggio 2022.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la possibilità di concedere una misura alternativa alla detenzione osservando che la condannata (che aveva presentato le sopra indicate domande nel 2021, mentre si trovava in regime di c.d. ‘arresti esecutivi’) aveva commesso un nuovo reato (violazione della legge stupefacenti) in data 5 luglio 2021, vale a dire pochi giorni dopo la prima udienza fissata per decidere sulle istanze di cui sopra e che, pertanto, non era possibile formulare un giudizio di non recidivanza nei suoi confronti.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo del’ AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per il suo annullamento.
La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e di motivazione rispetto al rigetto delle istanze di misure alternative alla detenzione; osserva che il Tribunale di sorveglianza ha pretermesso di valutare elementi decisivi che, se correttamente valutati, avrebbero determinato la concessione di uno dei benefici richiesti.
In particolare, deduce che la condanna per il reato commesso il 5 luglio 2021 aveva riguardato l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e, quindi, un fatto di non particolare gravità; inoltre, sarebbe erroneo il richiamo all’aggravante di cui all’art.80, comma 1, lett. a), d.P.R. (vale a dire avere ceduto lo stupefacente ad un minore) atteso che tale aggravante era stata esclusa dal Tribunale del riesame di Catania.
Infine, la ricorrente evidenzia di avere serbato regolare condotta nel corso degli arresti domiciliari e che anche tale positivo elemento non sarebbe stato valutato da parte del Tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale e delle misure alternative alla detenzione in genere, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime Le carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
2.2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di violazione di legge o di motivazione.
Infatti, con motivazione adeguata e non contraddittoria, COGNOME nel rispetto del principio sopra indicato ha osservato che i reati commessi dalla condannata (due violazioni della legge stupefacenti, di cui la seconda avvenuta mentre si trovava agli arresti domiciliari in relazione alla prima) ed il precedente per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti erano, in sostanza, indici della assenza di una reale volontà di attenersi al rispetto delle regole e di autentica risocializzazione visto che – nel corso della misura cautelare – aveva commesso un reato che rivestiva una indubbia gravità, a prescindere della sussistenza dell’aggravante sopra indicata .
Sulla base di tali elementi, quindi, il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha evidenziato la impossibilità di una ragionevole prognosi di non recidiva nei confronti di NOME COGNOME, la quale – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una lettura alternativa (non consentita in questa sede) degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo .
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.