Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7931  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha riget l’istanza di affidamento in prova o, in subordine di semilibertà, avanzata da NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato considerato l’esi dell’osservazione del condannato nella casa di reclusione di Noto, che ha evidenziato regolarit della condotta, di partecipazione al trattamento rieducativo e l’intrapreso processo di revis critica. Censura inoltre la valutazione parziale da parte del Tribunale di sorveglianza, che non tenuto conto della circostanza che il detenuto sta seguendo in istituto un corso per il trattam degli autori di violenza di genere e atti persecutori.
Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, ortre ch finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania risulta aver correttamente valutato gli elemen emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità del NOME; evidenziano in particolare i gravi precedenti penali, e la pendenza di altro procedimento lesioni personali e minaccia commesso il 04/07/2020, data prossima all’arresto (del 29/09/2020). Il Tribunale ha quindi evidenziato come la natura dei reati commessi in un ampio arco temporale e fino a data prossima all’arresto, fosse sintomatica di una personalità incl alla violenza ed alla sopraffazione, concludendo per la prosecuzione del trattament intramurario e la sperimentazione graduale dell’affidabilità del condannato all’esterno attrave la preventiva fruizioni di permessi premio.
A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazi fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sed
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023