Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. I
Il provvedimento impugnato ha fondato, in via decisiva, il rigetto della richiesta di applicazione delle misure alternative richieste, compresa la detenzione domiciliare, sul pericolo di recidivanza, desunto dalla pendenza di più procedimenti penali per violazioni della normativa sugli tumefacenti commessi in epoca recente, in uno dei quali è stata applicata e mantenuta fino alla decisione la misura cautelare dlela custodia in carcere.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l’omessa acquisizione della relazione socio fama lire dell’UEPE .
A quest’ultimo proposito si deve rammentare che, in linea generale, il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative è da ritenersi adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico che, per natura, non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istitut (rieducazione del reo e prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati). Non occorre, pertanto, che il Tribunale prenda necessariamente in esame anche la situazione socio-familiare del richiedente, non trattandosi dell’applicazione di un beneficio da elargirsi quasi pietatis causa, ma di una valutazione circa la sussistenza o meno di valide prospettive di realizzazione delle anzidette finalità, essenzialmente funzionali al vantaggio non del singolo ma della società e rispetto alle quali, pertanto, la sottrazione del soggetto al regirne di detenzione rappresenta solo un mezzo e non uno scopo (Cass. sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, rv. 192368; sez. 1, n. 2061 del 11/05/1992, COGNOME,, Rv. 190531; sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, COGNOME, rv. 190628, sez. 1. n. 1704 del 14/4/1994, Gallo, rv. 197463).
Va poi osservato che, sebbene il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto sulle istanze del ricorrente senza avere previamente acquisito la relazione degli operatori del servizio sociale, ciò nonostante, tale incompletezza dell’istruttoria
non ha · privato il procedimento di dati conoscitivi imprescindibili, né ha pregiudicato la possibilità di formare in modo completo il convincimento espresso per il rilievo dirimente, immediatamente percepibile, degli elementi negativi emersi dagli atti. D’altra parte, il pur condivisibile orientamento secondo il quale «grava sul tribùnale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazion sull’osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato» (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519, conforme la più recente Sez. 1, n. 26301 del 11/04/2019, COGNOME, n.m.)., deve essere contestualizzato ed ha trovato, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, talune precisazioni; ad esempio è stato affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire di ufficio relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato ., da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209-01; sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Rv. 265428 – 01, Correnti).).
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso sègue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.