Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38202 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME, condannato con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ad anni cinque di reclusione per reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 relativi a condotte di traffico di cocaina dall’Olanda.
Il Tribunale di sorveglianza dava atto che il condannato disponeva di domicilio idoneo e che aveva allegato una seria offerta di lavoro; tuttavia evidenziava che nei suoi confronti era stato emesso mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria belga per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e associazione per delinquere e che l’estradizione era stata concessa ma ne era stata disposta la sospensione fino a soddisfatta giustizia italiana.
Il mandato di arresto europeo era stato frattanto revocato ma la misura avrebbe riacquistato efficacia a decorrere dalla data di espiazione della pena in corso di esecuzione.
Il Tribunale di sorveglianza traeva dal provvedimento emesso a seguito da MAE dalla Corte di appello elementi che lo inducevano a ritenere che lo spessore criminale di NOME fosse maggiore rispetto a quello rappresentato dalla vicenda per la quale era stato condannato; egli era, difatti, imputato di aver diretto un sodalizio pericoloso impartendo istruzioni ai sodali per gli spostamenti, la trasformazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti importate dall’America del Sud.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, la presenza di altro procedimento all’estero ostava alla concessione della misura richiesta, la proposta di lavoro che comportava spostamenti su molti chilometri non poteva considerarsi tranquillizzante e il quadro generale rendeva dubbia la capacità rieducativa dell’affidamento in prova.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione e ha articolato due
motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine ai presupposti e ai criteri stabiliti dall’art. 47 ord. pen. ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali avuto riguardo all’esatta portata vincolante di una richiesta di mandato di arresto europeo successivamente non accolta in termini di applicazione di una misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria italiana.
Il provvedimento impugnato aveva ritenuto ostativo il mandato di arresto europeo in violazione dei criteri direttivi previsti dal legislatore e aveva pretermesso i plurimi elementi positivi che rendevano il condannato meritevole dell’affidamento in prova. I fatti oggetto del procedimento instaurato in Belgio dovevano essere ancora provati e in ogni caso già l’autorità giudiziaria italiana, revocando la misura cautelare, aveva espresso un giudizio sulla insussistenza di profili di pericolosità del condannato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui all’impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nella parte in cui viene negata la concessione della misura alternativa in difetto dei requisiti di cui all’art. 47 ord. pen.
Il provvedimento impugnato aveva travisato la posizione processuale di NOME rispetto al procedimento instaurato in Belgio, indicandolo come imputato mentre era solo indagato, non aveva tenuto conto che le informazioni favorevoli delle forze dell’ordine e dell’UEPE erano state formulate dopo che il mandato di arresto europeo era già noto, aveva omesso di valutare le implicazioni dell’attività lavorativa e dei connessi spostamenti, che erano dovuti anche alle condizioni di salute un familiare con il quale doveva convivere per assisterlo.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Occorre ricordare che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01).
La giurisprudenza non ha, tuttavia, mancato di rilevare che il Tribunale di sorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alla detenzione quando «le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292 – 01).
Si tratta di una verifica preliminare sulla concedibilità della misura, che, comportando
l’osservanza di prescrizioni, rende «giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01).
A maggior ragione, «allorchØ il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, Ł giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barila’, Rv. 255362 – 01).
La propensione a delinquere da parametrare con le condotte successive al reato va effettuata, quindi, sia su quanto accertato in via definitiva dalle sentenze che hanno irrogato le condanne da scontare sia sulla base degli elementi ricavabili da quanto emerge da altri procedimenti in corso, non potendosi scartare ai fini del giudizio prognostico dati gravemente indiziari derivanti da accertamenti da approfondire ulteriormente in sede giurisdizionale e non ancora compiutamente asseverati da pronunce transitate in cosa giudicata.
Per valutare i motivi di ricorso proposti nel caso in esame i principi sin qui delineati vanno applicati all’ipotesi in cui gli elementi sulla propensione a delinquere del condannato si ricavano, oltre che dai fatti accertati nella sentenza a suo carico passata in giudicato, anche da un procedimento penale pendente dinanzi ad un’autorità estera che ha emesso nei suoi confronti mandato di arresto europeo, già positivamente delibato dall’autorità nazionale nel procedimento estradizionale semplificato, previsto dalla legge n. 69/2005.
Deve premettersi che non può ravvisarsi alcuna preclusione all’utilizzazione di elementi ricavabili dalla pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso condannato dinanzi ad un’autorità giudiziaria di un altro paese membro UE; ove la si ammettesse, si configurerebbe un’inammissibile valutazione deteriore degli accertamenti investigativi e giurisdizionali di un paese membro UE rispetto a quelli svolti dall’autorità nazionale, così violando il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che la decisione quadro 2002/584/GAI e la legge attuativa n. 69/2005 concretizzano con la disciplina in esse contenute.
Quando interviene la positiva delibazione, da parte dell’autorità nazionale competente (la Corte di appello), di un mandato di arresto europeo spiccato da altro Stato UE in forza di un provvedimento che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto per una contestazione di reato, la decisione di disporre la consegna dell’interessato allo Stato richiedente, seppure rinviata – come nel caso di specie – ai sensi dell’art. 24, comma 1, l.n. 69/2005 per consentire la sua sottoposizione a procedimento penale o l’esecuzione di una pena a suo carico, deve considerarsi sufficiente a fare transitare nell’ordinamento interno i dati informativi derivanti dalla pendenza di quel procedimento.
E ciò tanto piø perchØ, proprio in forza di quella decisione, l’autorità nazionale, in ossequio agli obblighi di cooperazione internazionale, si Ł impegnata a garantire la consegna del soggetto indagato, imputato o condannato per un reato riservato alla cognizione dell’autorità giurisdizionale richiedente.
La prospettiva della consegna della persona raggiunta da mandato di arresto europeo non può pertanto non rientrare, insieme alle informazioni derivanti dalla pendenza del procedimento, nel patrimonio conoscitivo del Tribunale di sorveglianza, che dovrà valutarlo ai fini della verifica sia della personalità del condannato sia della prognosi di utilità della
misura alternativa alla detenzione ai fini del percorso rieducativo sia infine dell’adeguatezza della misura stessa rispetto agli scopi perseguiti.
Va ricordato che il mandato d’arresto deve contenere le informazioni previste dall’art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (trasfuso nell’art. 6, legge n. 69 del 2005); tra queste, in particolare, vi sono le «circostanze della commissione del reato» ed il «grado di partecipazione del ricercato», che valgono solo a fornire le informazioni formali minime necessarie allo Stato richiesto della consegna per eseguire i controlli demandatigli dalla legge (cfr. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18bis, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Chernenkaia, Rv. 285356 – 01).
A seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con l’abrogazione dell’art. 6, comma 4, l. n. 69/2005, che imponeva all’autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con l’indicazione delle fonti di prova, e dell’espunzione dall’art. 17 della stessa legge del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, non spetta piø all’autorità nazionale verificare (nØ quindi sindacare) il quadro indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente gravemente descrittivo della condotta di un fatto-reato commesso dall’estradando (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
SicchØ deve concludersi che, ai fini della valutazione della pericolosità del condannato che richiede misure alternative alla detenzione, la pendenza di un procedimento a suo carico dinanzi ad autorità giurisdizionale di altro Stato UE dovrà essere specificamente apprezzata e il parametro informativo di riferimento riguardo alle condotte a lui attribuite Ł costituito dai dati contenuti nel mandato di arresto europeo e valutati nella sentenza che ha disposto darsi luogo alla consegna.
Alla luce di queste premesse possono essere esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso che sono tra loro strettamente connessi.
E muovendo dagli argomenti contenuti nel secondo occorre evidenziare che nessuna rilevanza può assumere il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia definito NOME imputato, anzichØ indagato, per le contestazioni oggetto del mandato di arresto europeo.
Ciò che rileva, infatti, Ł la pendenza del procedimento e l’acquisizione di elementi che l’autorità belga aveva ritenuto gravemente indizianti dei reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e associazione per delinquere, a ben poco rilevando – ai fini della consegna e non solo – quale sia la fase del procedimento e se abbia comportato il transito dalla fase dell’indagine a quella del giudizio.
Nemmeno rileva se rispetto ai fatti oggetto della sentenza emessa in Italia, quelli oggetto del mandato di arresto europeo siano antecedenti, perchØ essi possono essere ugualmente valutati ai fini della prognosi sull’idoneità rieducativa della misura, fornendo elementi sulla personalità precedentemente non noti e comunque suscettibili di incidere sull’apprezzamento dell’intensità della propensione a delinquere del condannato (varrà già solo ricordare che sulla base di essi si può giustificare anche la revoca ex post di misura alternativa già concessa; Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, NOME., Rv. 286240 – 01).
Orbene il Tribunale di sorveglianza ha svolto una valutazione completa di tutti gli elementi a sua disposizione, evidenziando tutti quelli positivi acquisiti in favore del condannato dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna a suo carico; ha tuttavia segnalato che gli indicatori della sua pericolosità ricavabili dal procedimento pendente dinanzi all’autorità belga accrescono il quadro di pericolosità della sua personalità e rendono meno rassicuranti le risultanze astrattamente indicative della sua disponibilità ad osservare le prescrizioni connesse con la misura alternativa.
Dal mandato di arresto europeo emerge che NOME Ł stato in grado non solo – come
emerso nel procedimento definito dinanzi all’autorità nazionale – di eseguire singole condotte di traffico di droga dall’Olanda, ma anche di svolgere funzioni di coordinamento organizzativo in un’articolata associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, impartendo istruzioni ai sodali per gli spostamenti, la trasformazione e il confezionamento di sostanze illecite, importandole dall’America del Sud.
Il delinearsi di capacità organizzative e di esercizio di poteri di direzione di altri piø complessi traffici, così come i legami con ambiti territoriali anche diversi da quelli dei paesi UE, sono stati comparati con le modalità dell’attività lavorativa che il condannato intendeva sfruttare ai fini di ottenere la misura alternativa e con congrua e insindacabile motivazione il Tribunale di sorveglianza le ha considerate incompatibili con le esigenze di contenimento dei rischi di ricaduta nell’illecito, visto che comportavano ripetuti spostamenti su varie parti del territorio.
Il Tribunale di sorveglianza, peraltro, non poteva essere vincolato dalla circostanza che la Corte di appello aveva disposto la revoca della misura cautelare applicata in sede di convalida del mandato di arresto europeo, nelle more dell’esecuzione della pena per la quale NOME era stato condannato e che doveva espiare prima di essere consegnato all’autorità belga; il provvedimento impugnato mostra invece che il giudice di merito ha svolto un’autonoma valutazione degli elementi e il ricorrente nel richiamare la revoca della misura cautelare da parte della Corte di appello non indica quale specifico elemento o valutazione sia stata pretermessa dal Tribunale di sorveglianza e quale decisiva incidenza avrebbe potuto avere sulla sua decisione. NØ il solo fatto processuale della revoca può integrare il presupposto dell’assenza della pericolosità sociale, come sembra assumere apoditticamente la difesa.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME