Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domicilia re avanzata da COGNOME NOME in quanto, non risultando concreti elementi che escludano l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non sussisterebbero situazioni idonee a derogare quanto previsto dall’art. 4 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza, riportandosi in termini acritici alle relazioni della DDA e del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta ed effettiva della posizione del condannato la cui condotta, costituita in un favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., è rimasta comunque estranea al contesto associativo, tanto che a carico del ricorrente non sarebbe emerso nulla nel corso delle ulteriori e successive indagini relative ai gruppi criminali operativi nel territorio dove lo stesso risiede e dove si trova la caffetteria da lui gestita al tempo, luogo dove si incontravano i due soggetti a favore dei quali NOME ha commesso l’unico reato per cui è stato condannato; verifica questa che il Tribunale era tenuto a fare a fronte delle modifiche apportate dal D.L. 162/2022;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alle relazioni acquisite, alla perdurante operatività dell’organizzazione criminale e alla mancanza di elementi ulteriori e diversi da quelli emersi nella sentenza- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del [à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lef ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024