Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Licodia Eubea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo pronunciava sull’istanza di concessione di misure alternative alla detenzion avanzata da NOME COGNOMECOGNOME condannato per reato (estorsione, aggravata d metodo e finalità di stampo mafioso) rientrante nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Il Tribunale dichiarava inammissibile la detenzione domiciliare, preclusa i base al titolo di reato, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 47-ter Ord. pen.; e negava sia l’affidamento in prova al servizio sociale che la semilibertà, posto – in mancanza di collaborazione utile con la giustizia – riteneva non avverate condizioni di accesso di cui al menzionato comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. (quale novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicem 2022, n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti al condanna, non dimostrata l’assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicuri elementi per escludere l’attualità dei collegamenti con la crimina organizzata, e/o il pericolo di un loro ripristino.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dei suoi difensori fiducia.
Il ricorso è basato su un unico articolato motivo, in cui si deduce violazi di legge e vizio di motivazione.
2.1. Quanto al profilo risarcitorio, il ricorrente rappresenta che il cr provento dell’attività estorsiva, facente capo a società di cui egli era rappresentante pro-tempore, era stato oggetto di espressa rinuncia, che vittime dell’estorsione avevano accettato, mentre le spese di parte civile (inc quelle in favore di ente esponenziale degli interessi lesi dal reato) erano interamente da lui saldate.
Condotte risarcitorie ulteriori non sarebbero state esigibili, non ave alcuna delle parti civili ulteriormente coltivato, in sede civile, l’azione di del danno.
2.2. Quanto ai collegamenti con la criminalità organizzata, il ricorre addebita all’ordinanza impugnata di averli impropriamente ritenuti.
NOME non sarebbe mai appartenuto ad alcun clan, la sua condotta successiva al reato sarebbe stata irreprensibile, la sua famiglia sar normoinserita e durante la carcerazione egli avrebbe maturato un’adeguata analisi critica della condotta criminosa.
2.3. Rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domicilia il ricorrente reputa che la preclusione assoluta, opposta dal giudice a quo,
sarebbe venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 20 cit., che avrebbe interamente ridisegnato il quadro delle ostatività penitenz legate alle condanne intervenute per i reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua prospettazione.
Allorché la legge penale subordini l’ottenimento di un beneficio all dimostrazione, da parte del reo, dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, come è richiesto nella specie (ai fini dell’ac alle misure alternative, in assenza di collaborazione utile con la giustizia nuovo testo dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., è generalmente ininfluente ai fini del riscontro della condizione – la circostanza che le persone dannegg dal reato si siano, o meno, costituite parte civile nel processo, ovvero abb giudizialmente insistito nei confronti del condannato per il ristoro dei danni p (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421-01).
Spetta infatti, in ogni caso, all’interessato l’iniziativa della consultazio le vittime per l’individuazione di un’adeguata offerta riparatoria (Sez. 1, n. del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 43000 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238122-01), giacché, da un lato, la mancata richiesta risarcimento del danno da parte del soggetto legittimato non può essere di p sé considerata equivalente ad una vera e propria rinuncia (Sez. 1, n. 35714 d 10/10/2006, COGNOME, Rv. 234903-01); e, sotto altro aspetto, manifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, solo sul piano materiale, ma anche su quello morale, sono indicativi del sussistenza di quei necessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, riforma del 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi all’art. 4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessata pericolosità sociale in caso di mancata utile collaborazione con la giustizia (così come le st condotte di fattivo interesse per le persone offese sono ritenute, rispetto generalità dei condannati, sintomatiche di ravvedimento ai fini dell’accesso a liberazione condizionale: Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 19010701).
In questa cornice, ineccepibile appare il convincimento del Tribunale d sorveglianza, secondo cui il novero dei comportamenti riparatori, esigibili NOMENOME fosse assai più ampio di quanto da lui in concreto realizzato, momento che il risarcimento avrebbe dovuto riguardare, come non accaduto, tutti i soggetti costituitisi parte civile, e avrebbe dovuto ricomprendere, ri
alle vittime dirette di attività estorsiva, anche il pregiudizio di natu patrimoniale.
Fermo ciò, il Tribunale di sorveglianza ineccepibilmente motiva, altresì, i ordine alle ragioni che sorreggono il giudizio di mancato riscontro di element pregnanti, capaci di attestare la recisione dei collegamenti con il cont mafioso-criminale che fece da sfondo al reato.
A tal fine è dirimente il richiamo agli esiti, insoddisfacenti sul pu dell’osservazione scientifica della personalità, svolta nell’istituto di pena.
Al cospetto, le censure nel motivo sviluppate sconfinano ampiamente nel merito, assumendo un carattere controvalutativo, palesemente estraneo all’ambito del sindacato consentito alla Corte di legittimità.
Da ultimo, e con riferimento alla detenzione domiciliare, occorr rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 27897601; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, COGNOME, Rv. 248995), sostiene che l’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive di tale forma misura alternativa, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell’art. bis, e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazi variamente articolate dal legislatore; è pertanto di ostacolo all’applicazione misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, nulla rilevando, a tal fine, l’avvenuta collaborazione con la giustiz l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.
Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di caratter letterale e logico-sistematico, non vi è ragione di discostarsi neppure a segu dell’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, avuto riguardo, in particola rilievo che – essendo già previsto dall’art. 4-bis, ancorché riformato, che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative a detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono condizioni ivi espressamente enunciate – le ulteriori disposizioni, che in relazi a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati contemplati, non avrebbero ragion d’essere e significato alcuno se fossero d intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall’art. 4-bis già anziché al mero elenco dei reati in esso indicati.
Dalle considerazioni che precedono discende l’inammissibilità del proposto ricorso.
A tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2024