Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 28/8/1971
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dell’11/4/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11.4.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha provveduto su una istanza di misure alternative alla detenzione, presentata ex artt. 47 e 50 Ord. Pen. nell’interesse d i COGNOME NOME
In particolare, il Tribunale – dopo aver premesso che il detenuto ha espiato la quota di pena per il reato ostativo, che non ha precedenti ulteriori, che ha tenuto una buona condotta in carcere (ha lavorato, ha ottenuto giorni di riduzione pena, ha ricevuto un encomio dal direttore, ha mostrato un inizio di revisione critica, ha
fruito di un precedente permesso premio alla Caritas), che ha comprovato una attività lavorativa presso una società della sorella e la disponibilità del domicilio della suocera -ha rigetta to l’istanza , ritenendo che la concessione di misura alternativa sia ‘troppo anticipata’ in ragione della sua personalità e dei suoi precedenti (ha riportato condanne per i reati di cui agli artt. 73-80 e 74 DPR n. 309 del 1990, 385 cod. pen.), sicché occorre procedere con gradualità nel percorso in atto, per la necessità di verificare ulteriormente l’evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati e di proseguire con le sperimentazioni temporanee esterne.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 47 e 50 Ord. Pen.
Lamenta che la motivazione sia contraddittoria, perché dapprima elenca una serie di elementi favorevoli al condannato e poi inaspettatamente rigetta l’istanza, in modo inconciliabile con le premesse positive e del tutto decontestualizzato rispetto alle circostanze di fatto prima evidenziate.
Con requisitoria scritta trasmessa il 17.10.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il diniego di misure alternative è stato motivato con argomentazioni generiche, senza spiegare perché occorre mantenere un monitoraggio sull’evoluzione della personalità del detenuto, nonostante -come riconosciuto dallo stesso Tribunale -egli abbia già dato segnali positivi in un arco temporale di sei anni di detenzione, a fronte di un periodo residuo di undici mesi di espiazione pena; né dalla struttura del provvedimento può ricavarsi comunque una motivazione implicita sulla pretesa inadeguatezza di ciascuna delle misure alternative richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che censura la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, è fondato.
Effettivamente, il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver passato in rassegna numerosi indici positivi ravvisabili nel comportamento di NOMECOGNOME è giunto poi ad affermare, in modo incoerente con le premesse, che la concessione di misure alternative risultasse ‘troppo anticipata’, e ciò a fronte di un detenuto che aveva ormai scontato quasi sei anni della pena detentiva da espiare e che aveva un residuo di pena di poco meno di un anno.
E’ vero che, i n tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel
comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv. 276213 -01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01).
Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha ritenuto la necessità di procedere con gradualità nel percorso trattamentale in atto, innanzitutto in ragione della personalità dell’istante e della pluralità/gravità dei reati commessi.
Si tratta di un elemento di indubbio rilievo tra quelli da prendere in considerazione. Tuttavia, occorre anche, per altro verso, calare l’apprezzamento concreto nel contesto di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle informazioni assunte, che tenga conto della progressività dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessipremio (Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029 – 01).
In questa prospettiva, deve considerarsi che il ricorrente aveva chiesto di accedere, in subordine, anche alla misura alternativa della semi-libertà, ovvero ad una misura che, appunto lungo un itinerario segnato dal principio di gradualità -valorizzato nell’ordinanza impugnata dal tribunale di sorveglianza -nella concessione dei benefici penitenziari, realizza un passaggio progressivo dell’individuo dallo stato detentivo a quello di relativa libertà.
Ai sensi dell’art. 50, comma 4, L. n. 354 del 2975, l’ammissione al regime della semilibertà è disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
Ora, il tribunale di sorveglianza ha dato esattamente conto nel proprio provvedimento dei risultati favorevoli del trattamento di NOME (condotta regolare e collaborativa , amissione al lavoro all’esterno, conseguimento di riduzione pena e di un encomio del direttore del carcere, riconoscimento degli errori, propensione all’autocrit ica, capacità progettuale, permesso premio) e della prospettazione di una progettualità extramuraria che prevedeva l’avvio del ricorrente ad un’attività lavorativa.
Tale essendo la situazione, la motivazione del rigetto dell’istanza (anche nella sua forma ‘affievolita’ di applicazione di una misura non completamente erosiva dello stato di detenzione) non è idonea ad esplicitare perché sia stato ritenuto complessivamente inadeguato il consistente periodo di carcerazione sofferto dal ricorrente con risultati positivi.
Il richiamo alla oggettiva gravità dei reati commessi non appare soddisfacente, in quanto la stessa ordinanza dà atto che il condannato aveva, all’interno del gruppo dedito al traffico di stupefacenti , il ruolo di ‘pusher’ , il quale
non è indicativo di una capacità a delinquere necessariamente irrimediabile, a maggior ragione in assenza della indicazione di una sicura e attuale contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Nemmeno il rilievo della esiguità delle sperimentazioni temporanee esterne è decisivo, tenuto conto, per esempio, del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l’art. 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1 , n. 49 dell’11/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280211 -01; Sez. 1, n. 23666 del 16/7/2020, Pg, Rv. 279457 -01).
A quanto fin qui osservato, dunque, consegue che l’ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 21.11.2024