Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23186 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 07/05/1964
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con ordinanza in data 2 luglio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME ha chiesto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
Avverso tale ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione. Premesso che, ai fin della concessione delle misure alternative non è necessaria la conclusione de
percorso di educativo ma è sufficiente la prognosi positiva di contenimento futuro della pericolosità sociale, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elemen dedotti e documentati dal ricorrente, i quali attesterebbero che egli è fuoriusc dagli ambienti criminali e non è più membro di alcuna associazione criminosa; inoltre non avrebbe valutato la documentazione attestante la possibilità d intraprendere un’attività lavorativa stabile; aveva altresì trascurato di conside che la relazione del carcere in data 9 maggio 2024 attesterebbe l’avvio de processo di revisione critica del proprio passato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiest dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
È pacifico che, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzion pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è st irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personal del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazio negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione crit dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 de 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375 -01). Il processo di revisione critica deve tuttavia essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguit ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizional previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 de 26/06/1995, COGNOME, Rv. 202413).
Nell’operare tale valutazione, il giudice non può prescindere dalla ricognizione degl elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti da organi deputati all’osservazione del condannato. Pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, il Tribunale deve, comunque, apprezzare le riferit informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanz
rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’inter
(cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01).
3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi richiamat
L’ordinanza impugnata ha posto a fondamento del diniego della misura una valutazione individualizzata e completa degli elementi rilevanti, di cui
puntualmente dato conto nella motivazione, giungendo alla conclusione che, pur essendo documentato l’avvio del percorso di revisione critica, esso non ha
raggiunto un sufficiente stadio di maturità. Trattasi di conclusione ineccepibile quanto coerente sia con le risultanze del documento di sintesi redatto dall’equip
carceraria in data
10
agosto 2023, nel quale si evidenziava la necessità di un approfondimento del percorso di revisione critica, sia con la successiva relazion
comportamentale (del 9 maggio 2024) nella quale, pur confermandosi l’adesione del Maimone al trattamento, non si ha riferito di alcun progresso in tale percors
La ritenuta insufficiente maturità dello stadio del trattamento è stata inol correttamente parametrata dal Tribunale al percorso criminale del ricorrente, i
quale – come attestato anche dal parere in data 30 aprile 2024 della DDA di Catania – presenta un profilo di elevatissima pericolosità sociale e si è macchiato di crimini gravissimi.
Ne consegue che, avendo puntualmente dato conto del logico e coerente percorso valutativo compiuto, l’ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/04/2025
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