Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32129 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Rovereto il 08/11/1975
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale proposte da NOME COGNOME in relazione alla pena di cui all’ordine di esecuzione del 5 giugno 2024, sospeso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
Ricorre la condannata, per il tramite della difesa, Avv. NOME COGNOME affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47ter Ord. pen., vizio di motivazione e travisamento ‘ del fatto ‘ .
L’ordinanza di rigetto valorizza soltanto i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio che risultano a carico della ricorrente, affermando che la condannata non comprende le finalità rieducative delle misure alternative
concessele, valorizzando, altresì, un recente, precedente provvedimento di rigetto, reso dallo stesso Tribunale nel 2022.
Si sostiene che il provvedimento impugnato non avrebbe svolto l ‘ esame del percorso positivo della condannata avviato dopo che, sia il Tribunale di sorveglianza di Trento, sia la Corte di appello, sezione distaccata di Bolzano, le avevano concesso la detenzione domiciliare.
Verrebbe, inoltre, del tutto trascurato l’esame della relazione UEPE e del percorso risocializzante intrapreso, valorizzando soltanto in senso negativo un unico carico pendente per il quale vi è stata, peraltro, richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero.
Si sostiene, pertanto, che la motivazione è del tutto assente quanto al fatto che la condannata, dal momento della concessione della misura alternativa, a partire da giugno del 2023, ha condotto una vita improntata al rispetto della legge e nell’ambito di un percorso risocializzante.
Tanto che, nel maggio 2024, la Corte di appello l ‘h a ritenuta meritevole della detenzione domiciliare sostitutiva. Anche i carichi pendenti presi in esame, a parere della ricorrente, sono relativi a fatti antecedenti alla carcerazione e si sono conclusi, uno, con l’estinzione del reato, l’altro, con l’a ssoluzione; l’iscrizione della notizia di reato cui si riferisce l ‘ ordinanza impugnata, si è conclusa, invece, con richiesta di archiviazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso, in via generale, che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, è necessario che risultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tali considerazioni devono, peraltro, essere inquadrate alla luce del più generale principio in base al quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza dell ‘ avvio di un serio processo di revisione critica del passato deviante e di risocializzazione – che può essere motivatamente escluso
attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi – oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, presupponendo l ‘ ammissione alle misure alternative la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto ed alle finalità rieducative (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151 -01).
1.2. Aderendo a tali principi, si osserva che effettivamente, come dedotto, il Tribunale (v. penultima pagina e ss) concentra il suo esame sull ‘ analisi del certificato penale e carichi pendenti della condannata e valorizza la denuncia per furto risalente al dicembre 2024, il furto aggravato in concorso, eseguito presso un esercizio commerciale, nonostante la sottoposizione alla detenzione domiciliare, fatto per il quale però vi è stata richiesta di archiviazione documentata dalla difesa.
Il Tribunale valorizza il numero dei reati contro il patrimonio che sono stati commessi per i quali la condannata ha riportato pene, furti e furti in abitazione, e segnala il fatto che per l ‘ esecuzione della pena irrogata per molti di questi la ricorrente ha già fruito di misure alternative alla detenzione senza che però queste abbiano sortito effetto duraturo. Tanto che la ‘ carriera ‘ della condannata è risalente a un trentennio, come già rilevato con precedente rigetto di misure alternative. Si descrive anche il contesto di riferimento e si segnala che la condannata ha un coniuge pluripregiudicato e figli con precedenti di polizia.
1.3. A fronte di tale esame, tuttavia, non viene data rilevanza alla relazione UEPE che, comunque, attesta, anche per il contenuto che viene riportato dallo stesso Tribunale, un effettivo, parziale reinserimento nel mondo del lavoro. Da tale relazione, infatti, emerge l’osservanza delle prescrizioni imposte e l’avvio di un percorso di cambiamento, anche attraverso l’avvio di un’attività lavorativa .
Risulta, poi, carente, l’esame, all’attualità, del percorso positivo intrapreso dalla condannata, essendosi il Tribunale concentrato soltanto sul curriculum criminale risultante dagli atti, senza esplicitare le ragioni che escludano ogni rilievo positivo della condotta tenuta dalla ricorrente durante il periodo in cui, a seguito di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento, la COGNOME ha beneficiato della misura della detenzione domiciliare (dal 7 giungo 2023 al 31 gennaio 2024), ovvero della condotta serbata durante il periodo di detenzione domiciliare concessa dalla Corte d’appello di Bolzano in sostituzione di una pena detentiva della reclusione.
Appare, poi, trascurato ogni rilievo alla condotta osservata dalla condannata durante il periodo in cui questa è stata in libertà.
Risultano poi annoverati, come fattori incidenti in chiave negativa sul giudizio svolto, anche precedenti penali per fatti antecedenti al l’applicazione della detenzione domiciliare da parte dell ‘ Autorità giudiziaria. Né viene esplicitato che la notizia di reato per il furto aggravato commesso il 5 dicembre 2024, durante la sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, è stata oggetto di (documentata) richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero.
Segue a quanto sin qui osservato l ‘ annullamento dell ‘ impugnata ordinanza, perché il giudice del rinvio, all ‘ esito di nuovo esame e libero nell ‘ esito prenda in considerazione, ai fini di valutare l ‘ istanza di misure alternative, anche le circostanze indicate al § 1.3.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME