Misure Alternative alla Detenzione: La Cassazione e i Limiti per i Regimi Speciali
La concessione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare, rappresenta un pilastro del sistema penitenziario moderno, orientato al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è illimitato e incontra barriere precise, specialmente per i detenuti sottoposti a regimi carcerari speciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 5235/2024) fa luce su questi limiti, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto e ribadendo la discrezionalità del magistrato di sorveglianza.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Respinta
Un detenuto si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia le sue istanze per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva dichiarato le richieste inammissibili basandosi sulle nuove disposizioni dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, che pongono una netta preclusione per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis (il cosiddetto ‘carcere duro’).
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando anche il mancato ‘scioglimento del cumulo’, ovvero la separazione delle pene per individuare quelle non ostative ai benefici.
Il Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità per le misure alternative alla detenzione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero generiche e non si confrontassero in modo specifico e adeguato con le motivazioni precise del provvedimento impugnato. In pratica, il ricorso non era in grado di scalfire la logica giuridica della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Inoltre, le doglianze relative allo scioglimento del cumulo sono state considerate ‘eccentriche’, cioè irrilevanti e fuori tema rispetto all’oggetto centrale della decisione, che era l’inapplicabilità delle misure alternative a causa del regime speciale a cui il detenuto era sottoposto.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha confermato la corretta applicazione dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario. La norma, nel suo testo aggiornato, esclude chiaramente la possibilità per i detenuti in regime di 41-bis di accedere a determinate misure alternative alla detenzione. Questa preclusione legislativa è stata ritenuta dirimente.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine dell’esecuzione penale: la concessione di benefici non è mai un automatismo. Essa è il risultato di una valutazione discrezionale da parte della magistratura di sorveglianza. Come richiamato da una precedente sentenza (Cass. n. 8712/2012), il giudice deve verificare la ‘meritevolezza’ del condannato e l’idoneità della misura richiesta a favorirne un reale reinserimento sociale. Il ricorso, non affrontando questi aspetti e limitandosi a contestazioni generiche, non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza la linea di rigore per l’accesso ai benefici penitenziari per i detenuti considerati di alta pericolosità. Le implicazioni pratiche sono chiare: in primo luogo, l’esistenza di un regime detentivo speciale come il 41-bis costituisce un ostacolo legale quasi insormontabile per ottenere misure alternative. In secondo luogo, qualsiasi ricorso contro una decisione del Tribunale di Sorveglianza deve essere specifico, puntuale e strettamente correlato alle motivazioni del provvedimento, pena la sua inammissibilità. Infine, viene confermata la centralità del potere valutativo e discrezionale del giudice di sorveglianza, che rimane il vero arbitro nella ponderazione tra le esigenze di sicurezza della collettività e il percorso di recupero del singolo condannato.
 
Un detenuto in regime speciale (art. 41-bis) può accedere alle misure alternative alla detenzione?
Secondo la Corte, la normativa attuale (art. 4-bis, comma 2, Ord. pen.) pone una preclusione all’accesso a tali misure per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale dell’art. 41-bis.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché generico, non correlato specificamente alla motivazione del provvedimento impugnato e perché sollevava questioni (come lo scioglimento del cumulo) considerate irrilevanti rispetto all’oggetto dell’istanza.
La concessione di misure alternative è un diritto automatico del condannato?
No. La Corte ribadisce che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza, che deve verificare, caso per caso e al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato e l’idoneità della misura a facilitarne il reinserimento sociale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5235  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare e deduce l’omesso preventivo scioglimento del cumulo;
ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego;
rilevato, invero, che il Giudice specializzato ha dichiarato inammissibili le istanze sulla scorta del testo novellato di cui all’art. 4-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) che pone una preclusione per i soggetti sottoposti allo speciale regime carcerario di cui all’art. 41-bis Ord. pen., non mancando di evidenziare, in ogni caso, l’insussistenza nel merito dei presupposti per le invocate misure alternative;
ritenuti del tutto eccentrici, rispetto all’oggetto dell’istanza, i riferim contenuti nel ricorso concernenti l’operazione di “scioglimento del cumulo”, utile a verificare il quantum di pena relativamente ai reati ostativi e non;
ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza – rispettose del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 4 bis Ord. pen., oltre della giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condanNOME in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (d ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) – con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023