Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18959 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’ANASTASIA il 19/02/1967
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale di detenzione domiciliare formulate dal sennilibero NOME COGNOME
A ragione della decisione osserva che il condannato, in costanza di applicazione della semilibertà, non ha mantenuto condotta regolare: e stato sorpreso nella violazione delle prescrizioni ed ha dato prova di scarsa affidabilità, essendosi rivelata non effettiva la disponibilità lavorativa. E’, quindi, necessario proseguire nell’applicazione del trattamento rieducativo, mantenendo le attuali prescrizioni più contenitive.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME difensore di fiducia articolando, in Un unico motivo, più censure per violazione di legge in relazione agli articoli 47 e 47 ter Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la motivazione posta a sostegno della decisione è contraddittoria, illogica e, comunque, non rispetta i presupposti per l’applicazione delle misure alternative richiesti dalla normativa, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, perché valorizza elementi, risalenti nel tempo, quali la mancata disponibilità lavorativa originaria e la violazione delle prescrizioni del giorno 5 luglio 2024. Né l’una né l’altro elemento attengono al percorso di revisione critica intrapreso dal condannato nel periodo più recente e successivo alle condotte trasgressive già ritenute inidonee a determinare la revoca del() misura in corso di esecuzione.
In ogni caso, la prima proposta lavorativa, prontamente sostituita da altra rivelatasi effettiva, è venuta meno per ragioni imputabili in via esclusiva al datore di lavoro, mentre la medesima violazione delle prescrizioni è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale nel provvedimento con cui ha respinto la richiesta di revoca della semilibertà.
Quanto alle chiamate telefoniche, il condannato ha ammesso l’errore astenendosi dal ripetere la condotta contestatagli. Anche tale violazione, tuttavia, è stata ritenuta non significativa dal provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della semilibertà.
il Tribunale non ha giustificato la scelta di discostarsi dall’ultima e più attuale relazione comportamentale, quella del 24 ottobre 2024, che aveva concluso per la sua ammissione alla misura dell’affidamento in prova alla luce di uan pluralità di elementi, a cominciare dalla pregressa esecuzione della semilibertà priva di rilievi disciplinari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sussiste il denunciato vizio motivazionale.
Il Tribunale, nel formulare il giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui sono finalizzate entrambe le misure alterative richieste, ha ritenuto decisivo per rigettate la domanda del ricorrente i medesimi elementi negativi posti a fondamento della proposta di revoca della semilibertà rigettata dallo stesso Tribunale: violazione delle prescrizioni e non effettività della disponibilità lavorativa.
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Si ~e-tuttavia di elementi che, cioè peraltro si evince dal contenut complessivo del provvedimento impugnato, non sono stati considerati sufficienti
per revocare la misura in atto applicata a COGNOME
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da una parte delle giustificazioni fornite dall’interessato
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che aveva chiarito came-i-1–ve-19ir-mene-C4:
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e che comunque era regolarmente e proficuamente proseguita presso altra società, in parte perché non sintomatich
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Il Tribunale non ha spiegat9,a,dequatamente le ragioni della divisata opposta valutazione dei medesimi,elet+ nonostante, per di più, nel periodo più recent
%Th come attestato dalla relazione di sintesi, anch’essa citata nel
verifica, COGNOME aveva rispettato le prescrizioni del regime della semilibertà
dando luogo a rilievi di sorta. Non a caso le conclusioni della citata relazione e state favorevoli all’ampliamento della misura alternativa.
2. Si impone, per le considerazioni sin qui esposte, l’annullamento d provvedimento impugnato con rinvio all’ufficio del giudice a quo che, in pien
libertà cognitiva, dovrà riesaminare l’istanza di affidamento in prova detenzione domiciliare, colmando le lacune argomentative segnalate.
COGNOME
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso, in Roma 9 aprile 2025.