Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, rilevando che, a causa dell’assenza di una residenza o domicilio in Italia, non è stato possibile svolgere alcun accertamento finalizzato alla valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta che, secondo l’espressa richiesta del condanNOME, ivi residente, avrebbe dovuto essere eseguita in Germania.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 47 ord. pen. e 2, lettera e), decreto legislati n. 38 del 2016, attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’unione europea, e il vizio della motivazione nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, senza valutare la documentazione allegata dalla difesa, ha rigettato la richiesta di misura alternativa all’estero sulla base dell’illogica motivazione della impossibilità di acquisire la relazione dal competente ufficio dell’esecuzione penale esterna e solo perché le competenti autorità tedesche non avevano riscontrato la richiesta di informazioni inoltrata dal Ministero della giustizia RAGIONE_SOCIALE, così addossando al richiedente le inefficienze procedurali per ovviare alle quali era stata comunque avanzata l’istanza di rinvio dell’udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condanNOME abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzioNOME decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
Proprio con riferimento a un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «L’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condanNOME sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione
quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).
In questa prospettiva, la richiesta del condanNOME di eseguire la misura alternativa in Germania, ove risiede stabilmente con il suo nucleo familiare, non trova alcun impedimento sul piano normativo.
Tuttavia, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all’estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero nel quale la misura deve essere eseguita.
3.1. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha affermato, in maniera sbrigativa, che le autorità tedesche non hanno fornito riscontro alla richiesta di informazioni necessaria a compiere la valutazione di competenza, senza neppur precisare l’iter amministrativo seguìto e la concreta impossibilità di sollecitare detta autorità a dare corso alla richiesta di informazioni, ovvero di verificare se il condanNOME abbia fattivamente cooperato con dette autorità, sollecitandone l’intervento e mettendo a disposizione le informazioni necessarie.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché, acquisite le ulteriori necessarie informazioni dalle competenti autorità tedesche nonché verificata la concreta disponibilità a cooperare del condanNOME, proceda alle determinazioni di competenza nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso il 30 aprile 2024.