Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/01/1955
avverso il decreto del 08/04/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile, citando giurisprudenza risalente al 2007, la sua istanza diretta ad ottenere la fruizione di misure alternative da poter eseguire all’estero (in Francia, per la precisione): in via principale, quella dell’affidamento in prova al servizio sociale; in vi subordinata, quelle della semilibertà e della detenzione domiciliare.
Nei due motivi dedotti, il difensore del ricorrente lamenta, in primo luogo, che nel decreto impugnato non si sia tenuto conto delle sopravvenienze normative (d.lgs. n. 38/2016) e della conseguente evoluzione giurisprudenziale scaturitane, che ha affermato principi diametralmente opposti a quelli richiamati nel provvedimento.
Si duole, inoltre, che il Presidente del Tribunale di sorveglianza abbia trascurato l’istanza subordinata, con la quale si rappresentava la disponibilità dell’interessato a fruire delle tre misure alternative, richieste in via gradata, Italia.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alle tesi del ricorrente.
L’avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria, con allegata l’ordinanza del 10 luglio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino, riconoscendo l’errore di diritto in cui era incorso il provvedimento impugnato, ha disposto la sospensione della sua efficacia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata in via principale, sul presupposto che tale misura alternativa, debba svolgersi, in via continuativa, all’interno del territorio nazionale e non in un Paese estero.
Tale assunto, più volte affermato dalla Corte di cassazione sul presupposto che gli uffici di esecuzione penale esterna siano deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per la sua specifica natura, detta attività non sia ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, COGNOME, Rv. 249172 – 01 e, in senso conforme, Sez. 7, n. 34747 dell’11/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264445 –
01; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, COGNOME, Rv. 237363 – 01; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160 – 01; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, COGNOME, Rv. 213724 – 01; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, COGNOME, Rv. 215027 01), è stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta alla opposta e condivisibile soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, si ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338 – 01; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144 – 01; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275807 – 01).
Ciò in quanto l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una “sanzione sostitutiva” come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a un sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall’altro, a neutralizzare fattori di recidiva attrave la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l’occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.
In questa prospettiva, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa dell’affidamento, richiesta in via principale, in Francia, ove egli risied stabilmente, non avrebbe trovato alcun impedimento sul piano normativo, diversamente da quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato.
E’ opportuno, per altro verso, precisare che la misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente, non potrebbe, al contrario dell’affidamento in prova, essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione europea, in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco
riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” e non è compresa tra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, 36, di attuazione della decisione quadro (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, COGNOME, Rv. 283366 – 01).
Ciò, a maggior ragione, deve valere per la semilibertà, che implica la detenzione notturna.
In conclusione, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova da eseguire in Francia, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che riesaminerà l’istanza del condannato alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra delineato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
sidente
Il Consigliere estensore