Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTATORE NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 22/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, avanzate da NOME COGNOME con riferimento alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflittagli dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 18 gennaio 2018.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l’erronea valutazione dei presupposti per omessa lettura degli atti contenuti nel fascicolo, con particolare riferimento alle informazioni inviate dai Carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo il 17 marzo 2023, nonché alla fissazione avanti la Corte di appello di Roma per il 27 settembre 2023 della udienza relativa alla trattazione del procedimento di appello avverso la sentenza che aveva condannato il predetto alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione in primo grado.
A seguito della proposizione del ricorso il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in considerazione della intervenuta declaratoria di prescrizione del reato di furto aggravato pronunciata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2023, con riguardo al carico pendente al quale aveva fatto riferimento il Tribunale di sorveglianza per respingere le richieste di misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come è noto, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 – , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla aissenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
2.2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha rispettato i suddetti principi essendo pervenuto al rigetto delle istanze senza valutare tutti gli elementi esistenti.
Invero, come lamentato dal ricorrente’ il Tribunale di sorveglianza non risulta avere tenuto conto, ai fini della decisione, della informatva dei Carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo del 17 marzo 2023 ed ha valutato in senso negativo la pendenza per furto aggravato senza attendere – come richiesto dal difensore alla udienza in camera di consiglio tenutasi il 22 settembre 2023 – l’esito del relativo procedimento avanti la Corte di appello di Roma fissato per il giorno 27 settembre 2023, conclusosi con la declaratoria di prescrizione.
Di conseguenza, come evidenziato GLYPH stesso Tribunale di sorveglianza con il provvedimento di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata, l’ultimo precedente penale a carico dell’odierno ricorrente risale all’anno 2013.
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Si rende, quindi, necessario un nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza che tenga conto dell’informativa dei Carabinieri sopra indicata e della declaratoria di prescrizione relativamente al procedimento per furto aggravato.
4.L’ordinanza impugnata deve, pertanto’ essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, in piena autonomia decisionale, tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.