Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4102 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova e semilibertà, avanzate da NOME COGNOMECOGNOME atto ristretto in espiazione della pena di anni sei mesi otto di reclusione, a lui irrogat reati di traffico di sostanze stupefacenti, resistenza, ricettazione, lesione personale aggrav detenzione di armi, con fine pena al 11/12/2027;
rilevato che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazion sia con riferimento al rigetto di concessione della più ampia misura dell’affidamento, sia co riferimento al rigetto della subordinata richiesta di semilibertà) sono inammissibili in qu declinati in fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale catanzarese, e manifestamente infondati;
considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuor ogni automatismo, la nneritevolezza del condanNOME in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/ Tanzi, Rv. 252921-01);
considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudic a quo ha rilevato, quanto alla semilibertà, l’assenza di significativi progressi trattamenta la durata dell’esecuzione rispetto alla pena irrogata (decorrente da 09/10/2023), e, quant all’affidamento in prova, ha ritenuto ostativi all’accoglimento dell’istanza i seguenti eleme i) le negative informazioni di P.S. ; ii) l’assenza, dall’istruttoria espletata, di circosta da consentire la formulazione di rassicuranti valutazioni in ordine alla verificata assimilaz da parte del detenuto di schemi comportamentali compatibili con la vita in comunità; ii l’assenza di elementi sufficienti ad escludere il pericolo di ricadute recidivanti, anc considerazione dell’intervenuto rinvio a giudizio (il 29/08/2024) per il reato di partecipaz ad associazione finalizzata al narcotraffico (in relazione al quale il medesimo Tribunale da at che il rinvio a giudizio interveniva dopo che il GIP aveva respinto la richiesta di applicaz di misura cautelare);
ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita, differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, gi coerentemente esaminati dal giudice a quo, e deduce travisamenti invero non riscontrabili in seno al provvedimento impugNOME;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente