Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49076 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49076 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19/01/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine di detenzione domiciliare avanzate da NOME COGNOME, il quale doveva espiare la pena residua inferiore a tre anni di reclusione in forza della sentenza di applicazione pena emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza il 08/10/2021 per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali in concorso commessi il 05/10/2020 in Vicenza.
Rilevava il Collegio come dalla relazione di sintesi emergesse un profilo personologico particolarmente chiuso, una revisione critica deficitaria nonché elementi dai quali era desumibile il pericolo di fuga del condannato, privo di riferimenti nel territorio italiano, gravato da precedenti condanne per fatti commessi tra il 2009 ed il 2020, e nei cui confronti è stata disposta l’espulsione ex art. 16 comma 5 d. Igs. 286 del 1998; tali elementi ostavano alla formulazione di una prognosi favorevole.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore, per lamentare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dovendosi ritenere assenti profili di pericolosità sociale in capo al condannato.
La difesa ha presentato memoria difensiva, con la quale ha prodotto una sentenza di questa Corte ed ha concluso come da ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè basato principalmente su motivi articolati sul piano del merito, non consentiti in questa sede.
Il Tribunale, dal canto suo, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità delle misure alternative richieste con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla valutazione complessivamente negativa della personalità del condannato, desunta dagli elementi sintetizzati nella superiore esposizione in fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023