Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3914 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3914 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, rigettava le istanze di affidamento in prova ex art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis 0.P., di semilibertà ex artt. 48-50 O.P.
Avverso l’ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e) cod. proc. pen. quanto al rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.
2.1.1. Il Tribunale incorre in errore relativamente alla circostanza che l’COGNOME debba “espiare la pena residua per furto aggravato commesso nel 2016 e per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiali realizzati nel 2017” in quanto la pena da scontare afferisce esclusivamente alla sentenza n. 5272/2017 emessa in data 12/12/2017 dal Tribunale di Torino; la condanna per furto del 2016 è già stata scontata, come risulta dallo scioglimento cumulo del 29/9/2022 la pena
comminata con la sentenza del 27/6/2016 del Tribunale di Rimini è stata interamente espiata nel procedimento NUMERO_DOCUMENTO Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna.
2.1.2. La motivazione relativa al rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali è contraddittoria quanto alla inidoneità del domicilio e precarietà dell’attività lavorativa, avendo lo zio del ricorrente, NOME COGNOME, deceduto, manifestato la volontà di ospitare NOME COGNOME ed essendo le assenze dal lavoro state giustificate per problemi familiari e per il guasto del mezzo di lavoro.
2.1.3. Omette il Tribunale di valutare, per il percorso di reintegrazione dell’COGNOME, la condotta successiva alla commissione dei reati e la assenza di procedimenti penali pendenti.
2.1.4. L’ordinanza individua erroneamente due persone offese mentre l’esecuzione in atto è soltanto relativa alla pena inflitta per le lesioni e la resistenz al pubblico ufficiale, con unica persona offesa, l’agente NOME, risarcito integralmente come da documentazione prodotta in data 28 e 29 maggio 2025.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 47 ter comma 1 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e) cod. proc. pen., quanto al rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare.
2.2.1. Il Tribunale, sulla inidoneità del domicilio dichiarato, omette di effettuare specifici accertamenti presso il Comune di Modena.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 47 ter comma 1 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e) cod. proc. pen., quanto al rigetto dell’istanza di semilibertà.
2.3.1. La motivazione dell’ordinanza è contraddittoria ed illogica in relazione alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale di NOME e l’attività lavorativa.
2.3.2. NOME COGNOME svolge una regolare attività lavorativa ed ha giustificato le assenze dal lavoro.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce
dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
In continuità alla citata giurisprudenza di legittimità, il primo motivo del ricorso è infondato.
3.1. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha valutato non solo gli elementi negativi quali la gravità del reato per cui è intervenuta éondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza (v. pag. 1 della ordinanza impugnata in cui il Tribunale evidenzia i pregiudizi penali, la applicazione della misura della sorveglianza speciale, l’essere il ricorrente destinatario di espulsione amministrativa nel 2022, l’essere stato denunciato per tentato furto nel 2022, nonché per soggiorno illegale nel territorio nazionale nel 2024, l’inidoneità del domicilio attesa la assenza di autorizzazione da parte del Comune di Modena di essere ospitato presso l’immobile assegnato allo zio, peraltro deceduto); ma anche la assenza di una completa revisione critica di NOME COGNOME (v. pag. 2 della ordinanza impugnata). Il ricorrente, peraltro, risulta aver risarcito soltanto una delle persone offese dei delitti in esecuzione e risulta, nella cooperativa in cui opera, avere effettuato svariate assenze lavorative nel 2024 e avere prestato 2 ore di attività al giorno per 31 giorni nel 2025.
A fronte di tale completa valutazione, non incide, dunque, la circostanza che la pena da scontare si riferisca esclusivamente alla pena inflitta con la sentenza di condanna relativa all’ipotesi di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.
4. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
4.1. La misura della detenzione domiciliare, secondo il dettato normativo, può essere applicata «quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati». In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni cui ancorare il giudizio per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dall’art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen., salva l’insussistenza di condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di dare conto delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati: e tali elementi possono riguardare sia l’efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell’eventuale trattamento intramurario, sia infine gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 6712 del 01/12/1999, COGNOME, Rv. 215098).
4.2. Come sopra esposto, richiamate per la personalità del condannato le motivazioni di cui al punto 3.1., tra gli argomenti che hanno condotto all’ordinanza impugnata, vi è anche quello dell’inidoneità del domicilio, che rende non effettiva la possibilità di intraprendere un effettivo processo di recupero di NOME COGNOME ai fini della risocializzazione.
5. Parimenti infondato il terzo motivo.
5.1. La norma di riferimento, che è l’art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che “l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”.
5.2. Il Tribunale di Sorveglianza ha fatto buon governo dei principi in quanto ha ritenuto che tali presupposti non vi fossero, richiamando le argomentazioni rese per la reiezione dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà e soffermandosi sulla non effettività dell’attività dichiarata in relazione alla quale, peraltro, erano state già evidenziate nell’ordinanza impugnata le numerose assenze nell’anno 2024 e la quantificazione di sole trentuno giornate lavorative nell’anno 2025. Ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza dell
condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023 Cc. (dep. 03/01/2024 ) Rv. 285550 – 01).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 5 dicembre 202,5