Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35861 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 04/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze, avanzate da XXXXXXXXXXXXXXX, volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà.
L’istante, libera in sospensione di pena, deve scontare anni due e mesi sei di reclusione. E’ sottoposta a procedimento penale per omicidio aggravato, commesso a Trapani nel settembre 2024 e ha tentato il suicidio, mentre era in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol, il 27/04/2025.
In ragione di problemi di natura psichiatrica non trattati; della mancata elaborazione di progetti mirati, non ancora adeguatamente valutati, anche perchØ la donna, convocata, non si Ł presentata all’appuntamento concordato con il SERT; dell’assenza di riferimenti presso la famiglia di origine; del contesto precario in cui vive; dell’omessa documentazione dei mezzi dai quali può trarre il proprio sostentamento e dei rischi che le problematiche psichiatriche possano innestare altre condotte violente; in ragione di tutte queste circostanza il Tribunale riteneva che nessuna delle misure alternative richiesta fosse idonea a garantire le finalità di prevenzione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX e ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo eccepiva la nullità dell’ordinanza per incompetenza funzionale inderogabile del Tribunale di sorveglianza di Ancona perchØ la ricorrente era residente in Luicciana di Cantagallo, in provincia di Prato.
2.2. Con secondo motivo lamentava inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 94 d.P.R. n. 309/90 e 678 cod. proc. pen. Il Tribunale ha riconosciuto le gravi problematiche di salute della ricorrente ma non ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti sulle sue condizioni e sul programma da seguire ai fini dell’espiazione della pena.
2.3. Con terzo motivo denunciava violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 678 cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto svolgere ogni utile accertamento d’ufficio sull’utilità di una misura extramuraria, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/90, anche per valutare l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione e verificare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri eventualmente necessari.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Ancona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
L’eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo Ł infondata perchØ viene proposta senza dimostrare di averla sollevata tempestivamente prima che la competenza si radicasse.
L’ordine di esecuzione sospeso Ł stato emesso dal Procuratore di Macerata ed Ł stato correttamente trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «la competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola posta dall’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 stesso codice» (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276398 – 01)
Si Ł così radicata la competenza.
E infatti «in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis , la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631-01; principio già affermato da Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 – 01).
Gli altri due motivi sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati.
Si lamenta per un verso che il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto che la ricorrente Ł affetta da gravi patologie ma non ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti sulle sue condizioni e sul programma da seguire ai fini dell’espiazione della pena, come avrebbero richiesto gli artt. 94 d.P.R. n. 309/90 e 678 cod. proc. pen. Inoltre, non ha svolto ogni utile accertamento d’ufficio sull’utilità di una misura extramuraria, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/90, anche per valutare l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione e verificare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri eventualmente necessari.
Tali doglianze si risolvono tuttavia in considerazioni di mero dissenso e in richieste di rivalutazioni nel merito.
Il Tribunale di sorveglianza ha chiaramente dato conto in un complessivo ed approfondito apprezzamento delle diagnosi complete delle patologie della ricorrente e ha preso atto che, anche in ragione della sua mancata presentazione agli appuntamenti del SERT, non era stato possibile predisporre un adeguato piano terapeutico. Ha inoltre disposto tutte le prescrizioni necessarie perchØ anche in detenzione fosse adeguatamente
monitorata.
Ha posto in raffronto la sua dichiarata disponibilità a seguire percorsi terapeutici con i suoi concreti comportamenti che non potevano ancora consentire di prestare affidamento sulla sua remissività ad essi, annotando che la concessione di una misura alternativa era al momento resa impossibile dal fatto che non era stato ancora possibile elaborare progetti mirati anche in ragione della sua mancata presentazione agli appuntamenti presso il SERT.
Sono state compiutamente elencate e compiutamente valutate le concrete circostanze che rendevano qualsivoglia misura alternativa alla detenzione inidonea a garantire la finalità di prevenzione (le condotte violente commesse anche in epoca recente, il mancato trattamento delle condizioni psichiatriche che possono ancora determinarle, l’assenza di riferimenti familiari, l’indisponibilità di mezzi noti dai quali trarre il proprio sostentamento, il contesto degradato nel quale dovrebbe scontare la pena extramuraria).
Il Tribunale di sorveglianza ha comunque deciso allo stato e ha segnalato le condizioni di salute alla Direzione sanitaria dell’istituto penitenziario anche al fine di rappresentare il maturare di condizioni di incompatibilità con lo stato di detenzione.
La motivazione Ł pertanto esaustiva e non poteva certamente ritenersi ancora necessario svolgere ulteriori accertamenti.
4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.