Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6066 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANERBIO il 31/12/1984
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bresci rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di deten domiciliare, formulate da NOME COGNOME in relazione alla pena di due anni, inf per il reato di estorsione tentata, commesso nell’anno 2013.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, evidenziava il rilevante profi pericolosità sociale del condannato che desumeva dai plurimi precedenti penali di polizia per furto con destrezza, insolvenza fraudolenta, omicidio, truffa e in stato di abbrezza. Valorizzava, inoltre, le recenti denunce per due ipot truffa, rispettivamente segnalate dai Carabinieri di Pancalieri e Modena co commesse nel 2023 e nel 2024 con analoga modalità, ovverosia quella di proporsi alle parti lese quale venditore di automobili, in realtà mai conse pur avendone ricevuto relativo prezzo.
Riteneva, dunque, che nessuna misura, neppure la più restrittiva, potes arginare l’attuale pericolo di recidiva.
COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e lo affida a un unico, articolato motivo con il quale lamenta violaz degli artt. 47 e 47-ter comma 1 bis Ord. pen. e illogicità della motivazione in punto di mancata valutazione del percorso socio-riabilitativo dell’ist risultante dalla documentazione in atti.
Il rigetto sarebbe fondato sul mero richiamo all’unico precedente pena (COGNOME contesta di non essere mai stato condannato per omicidio doloso) e a carichi pendenti, peraltro con indagini ancora in corso. Sarebbe, invece, negletta la valutazione positiva della personalità dell’istante, risultan relazione sociale del Comune di Cremona, allegata alla memoria depositata a Giudice specializzato, e l’idoneità del domicilio indicato. Elementi, questi u che si sarebbero dovuti valorizzare ai fini del giudizio prognostico di avve risocializzazione del condannato.
Del pari trascurato è il dato concernente il giudizio di modestia del fatt cui è condanna e del suo limitato allarme sociale, come indicato dai Giudic merito.
Errata sarebbe, infine, la descrizione della condotta oggetto d’indag poiché Armeni è solo il formale intestatario di un conto corrente postale sul q sono stati accreditati i proventi di vendite truffaldine di automobili.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 14 ottobre 2024, ha prospettato il del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d’illogicità e resiste alle censure mosse in r di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato al discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta eser nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge.
Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribu sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 e 47 -ter, comma 1 -bis, legge n. 354 del 1975, il tribunale, nella sintesi conclusiva ch chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità d reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmen pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata da condannato. Le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processu e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria e i r dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolme ritenere la proficuità della misura alternativa; ciò al fine di assolvere all’ di accertare l’assenza di indicazioni negative e anche l’evenienza di elem positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della pro prevenzione del pericolo di recidiva.
Sia l’affidamento in prova, sia la detenzione domiciliare, nelle varie ip previste dall’ordinamento e, in particolar modo quella di cui all’art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., che viene qui in rilievo, presuppongono una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, sebbene non esigano la complet emenda che costituisce, invece, la finalità del trattamento, distinguendo seconda misura per la maggiore afflittività e la maggiore idoenità al contr della residua pericolosità del condannato.
Ciò premesso, osserva il Collegio che di tali principi il gi specializzato ha fatto corretta applicazione e ha valorizzato, come eleme negativi concorrenti: i) i numerosi e variegati precedenti penali, certamente reati di furto con destrezza, insolvenza fraudolenta, truffa e guida in
abbrezza; li) la pendenza di due procedimenti penali per i reati di truffa, commessi rispettivamente perpetrati nel 2023 e nel 2024.
Per tale via, ha – con motivazione adeguata – ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva che poneva a fondamento del rigetto di entrambe le misure invocate.
Si tratta di una motivazione conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, quando il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 28214; Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden e